giovedì, giugno 29, 2023

UNIONI MATRIMONIALI SEMPRE MENO DURATURE. ECCO QUANDO, NEI MATRIMONI CON RITO CATTOLICO, SI CHIEDE L'INTERVENTO DELLA SACRA ROTA.


Oristano 29 giugno 2023

Cari amici,

Il MATRIMONIO, definito come l’unione fisica tra un uomo e una donna, è un’istituzione che risale all’antica Roma. Ovviamente in quei tempi il matrimonio era celebrato con forme e regole alquanto diverse, come sempre avviene nel corso del tempo. Parlando del matrimonio religioso, come lo conosciamo noi oggi, possiamo dire che esso nasce nel 1215, durante il concilio Lateranense IV; il matrimonio diventa così "un sacramento, sacro e indissolubile". Nel 1791, in Francia, durante la grande rivoluzione, fu istituito, invece, il matrimonio civile. Questo tipo di unione inizialmente si affermò nei Paesi protestanti, fino ad estendersi poi in tutta l’Europa. In Italia la nascita del matrimonio civile risale al 1865, e aveva la precedenza sul rito religioso. Vediamo ora cosa succede quando un matrimonio, invece, può essere oggetto di annullamento.

Nell’Ordinamento giuridico italiano il contratto matrimoniale può essere annullato sia davanti al giudice civile sia davanti al giudice ecclesiastico. L’annullamento del matrimonio nell’Ordinamento giuridico italiano è di certo ben più noto di quello previsto dal Diritto Canonico, per cui oggi mi limiterò a parlarvi del possibile annullamento da parte del giudice ecclesiastico. Quando tra due coniugi, uniti in matrimonio religioso, si verificano particolari condizioni di dissenso, ovvero si arriva alla richiesta di volerlo sciogliere, i coniugi (o anche uno solo) possono, nell'intento di sciogliere il vincolo contratto, rivolgersi al Tribunale ecclesiastico. Ovviamente, è necessario mettere in atto una serie di procedure per avviare la richiesta e cercare così di fargli perdere la validità.

Per tentare di sciogliere il matrimonio religioso, ovvero per far dichiarare nullo il precedente contratto matrimoniale, risulta competente il Tribunale ecclesiastico noto come “SACRA ROTA”, dicastero della Curia romana e Tribunale della Santa Sede. Innanzitutto, è necessario precisare che, rispetto alla cessazione del matrimonio (divorzio) deliberata dal giudice civile, che pone fine ai diritti civili del matrimonio (restano inalterati quelli religiosi, in quanto per la Chiesa il matrimonio resta valido), con l’annullamento deliberato dalla Sacra Rota, invece, si pone fine a tutti gli effetti del contratto di matrimonio. Vediamo allora meglio come funziona questa procedura di annullamento da parte del tribunale ecclesiastico e quando è possibile utilizzarla.

Secondo le norme del diritto canonico si può ottenere l’annullamento del matrimonio rivolgendosi alle diverse strutture che fanno capo alla Sacra Rota, ovvero ai tribunali ecclesiastici inferiori, presenti nelle Diocesi. La Sacra Rota, infatti, assume il ruolo di tribunale d’appello, ed è chiamata ad esprimersi sulle decisioni prese dai tribunali inferiori. Passando ai motivi, per i quali è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio, questi devono essere solidi e verificabili. Ecco i principali motivi: 1. mancanza del consenso da parte di almeno uno dei coniugi; 2. uno dei due coniugi non ne rispetta i vincoli, tra i quali la fedeltà o la volontà di procreare; 3. mancata consumazione del matrimonio; 4. episodi dimostrati di violenza fisica o psicologica messi in atto da parte di uno dei due coniugi.

Per quanto già espresso prima, le motivazioni a comprova dell’annullamento debbono essere verificabili e comprovate, anche con l’ausilio di testimoni. Vediamo ora l’iter per accedere alla richiesta di annullamento. Il (o la) richiedente, inizia l’iter rivolgendosi al tribunale della diocesi del luogo in cui l’unione è stata celebrata, oppure presso il tribunale della diocesi del domicilio dell’altro coniuge. Ogni diocesi ha un proprio tribunale e, per accedervi, esistono tre procedimenti da scegliere a seconda del caso specifico.

Il primo procedimento, chiamato processo ordinario, presuppone l’invio di una richiesta, redatta con il supporto di un avvocato, elencante le ragioni che la motivano; può essere presentata anche da uno solo dei coniugi. Il Vicario Giudiziale, designerà, poi, un Collegio giudicante che esaminerà le prove portate a supporto e, se la richiesta risulterà fondata, il tribunale ecclesiastico dichiarerà l’annullamento. Oltre al processo ordinario esistono altri due processi: il “processo breve” e il “processo per accordo tra le parti”.

Il processo breve non coinvolge un collegio giudicante e può essere invocato solamente nei seguenti casi: 1. è dimostrato che almeno uno dei due coniugi non ha la fede, 2. uno dei coniugi ha nascosto all’altro la propria sterilità, 3. uno dei due ha nascosto il proprio passato negativo di carcerato, 4. uno dei coniugi ha nascosto di essere genitore di figli avuti in precedenza, 5. uno dei coniugi tradisce abitualmente l’altro.

Il “processo per accordo tra le parti”, è invece utilizzato quando entrambi i coniugi sono d’accordo tra di loro di presentare alla Sacra Rota la richiesta di annullamento, per l’evidenza dei motivi esistenti che non necessitano di ulteriori indagini. In questi due ultimi casi, il Vicario giudiziale del tribunale della Diocesi, espletati gli adempimenti di rito, consegna le risultanze al Vescovo che decreta l’annullamento del matrimonio.

Cari amici, le sentenze del Tribunale Ecclesiastico hanno conseguenze importanti anche sul piano civile. L’annullamento del matrimonio dichiarato dalla Sacra Rota, viene successivamente trasmesso con una particolare procedura al tribunale civile (procedura nota come delibazione), con la richiesta di riconoscerne la validità. Il risultato è che, al di là di casi particolari, decade il dovere di mantenimento dell’ex coniuge economicamente più debole.

A domani, amici lettori.

Mario

 

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