venerdì, maggio 19, 2017

DIVORZIO: LA CASSAZIONE HA STABILITO NUOVI PARAMETRI PER L’ASSEGNO AL CONIUGE IN CASO DI DIVORZIO. NON CONTA PIÙ IL TENORE DI VITA PRECEDENTE MA L’INDIPENDENZA ECONOMICA DELL’EX CONIUGE. LA SENTENZA DELLA CORTE, È CONSIDERATA UN VERO “TERREMOTO GIURISPRUDENZIALE”.



Oristano 19 Maggio 2017
Cari amici,
La recente sentenza della Cassazione inerente le separazioni tra coniugi è da considerarsi "una sentenza storica", destinata a cambiare in modo radicale le regole finora applicate sulle conseguenze economiche derivanti dalla fine del matrimonio, in vigore da circa 30 anni e basate sul "tenore di vita matrimoniale". D’ora in poi, stabilisce la sentenza, l'assegno di mantenimento verrà quantificato dai giudici non più in base al precedente "tenore di vita", ma in base al criterio dell'indipendenza e dell'autosufficienza economica. Una sentenza a dir poco rivoluzionaria, quella sancita dalla 1^ Sezione Civile della Cassazione, che ha inteso superare il precedente orientamento giurisprudenziale che collegava la misura dell'assegno al mantenimento, per il coniuge succube, dello stesso, ampio, 'modus vivendi' precedente.
Sentenza considerata una vera e innovativa pietra miliare, rivoluzionaria, che, dopo tanto tempo, rimuove un concetto consolidato sostituendolo con uno nuovo, dando ai giudici un nuovo “metro di misura”, che dovrà essere utilizzato tenendo conto dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che richiede o subisce la separazione. A detta di molti, nei primi commenti a caldo, la voce corrente è che la Cassazione, con la sentenza n. 11504/17, ha inteso rivoluzionare drasticamente il diritto di famiglia, facendo scomparire (in molti casi almeno) la così detta "sistemazione definitiva".
Ma, in sostanza, si chiede la gente comune: cosa cambia realmente e praticamente? D'ora in poi, secondo gli 'ermellini', il giudice nello stabilire l'assegno divorzile potrà riconoscerlo soltanto se chi lo richiede dimostri di non potersi procurare i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Questa innovativa e drastica misura, in realtà, significa che il coniuge che gode già di una certa “indipendenza economica” non potrà ottenere l’assegno divorzile. In questo modo il principio sancito nel 1970 dalla Legge 898 che introdusse il divorzio in Italia, viene cancellato, favorendo così, anche in Italia, l'avvio verso la strada dell’introduzione tra coniugi dei “patti prematrimoniali”, con un allineamento all’orientamento già vigente in molti altri Paesi europei.
Con la sentenza rivoluzionaria n. 11504 la Cassazione ha precisato che "per accertare" la sussistenza, o meno, "dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno divorzile, i parametri sono quattro: 1) l'eventuale possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) l'avere dei cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri 'lato sensu' imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità possedute e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".
Altro dato importante è che l’onere probatorio della presunta mancata indipendenza economica resta in carico del richiedente l’assegno, che dovrà dimostrare, con prove concrete, la necessità dell’intervento economico dell’ex coniuge, alla luce dei parametri prima esposti. 
Un cambio davvero epocale, quello introdotto dalla sentenza nel diritto di famiglia, che arriva dopo quasi 30 anni, cancellando la collaudata consuetudine del mantenimento del tenore di vita goduto nel corso delle nozze, che dopo la sentenza non conterà più! Per meglio comprendere i motivi che hanno portato a questa drastica decisione, i giudici della Corte hanno sottolineato che con il divorzio "il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale".
Alla storica sentenza la Corte è arrivata esaminando le carte del divorzio tra Vittorio Grilli, ex ministro all’Economia del Governo Monti, e l’ex moglie, una imprenditrice americana; i supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la donna chiedeva l’assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014, in quanto ritenuta incompleta la documentazione dei redditi presentata e valutato che l’ex marito dopo la separazione aveva subito una «contrazione» dei redditi.
Ad avviso della Cassazione, la decisione milanese doveva essere corretta nella motivazione, perché a far perdere il diritto all’assegno alla ex moglie non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come `sistemazione definitiva´» perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilita’, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile». «Si deve quindi ritenere - afferma la Cassazione - che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale».
Cari amici, tutto questo è davvero rivoluzionario ed è già entrato in vigore. Credo che molte cose cambieranno anche nella nostra mentalità italiana, che vedeva e concepiva il matrimonio…in ben altra maniera! Ma i tempi cambiano, lo sappiamo bene...
Grazie, amici, a domani.
Mario

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