mercoledì, febbraio 09, 2022

GIOIE E DOLORI DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO. A PRESCINDERE DA CHI LI HA VERSATI, DI CHI SONO I SOLDI? CHE SUCCEDE IN CASO DI MORTE DI UN COINTESTATARIO?


Oristano 9 febbraio 2022

Cari amici,

La gestione corrente delle spese di casa richiede, per facilitare sia incassi che pagamenti, che marito e moglie, di norma aprano un conto corrente cointestato. Meglio sapere, però, che un conto dove operano più persone ha delle regole ben precise da conoscere e rispettare, per evitare di trovarsi di fronte ad eventuali errori o rifiuti. Il conto corrente, come sappiamo, sia bancario che postale, consente di effettuare tutta una serie di operazioni sia di versamento che di prelevamento, bonifici, utilizzo di bancomat e carte di credito,  ecc.). Vediamo insieme le norme che regolano il funzionamento del conto cointestato.

Per l’apertura di un conto corrente cointestato i titolari del conto devono depositare nell’Istituto di credito la propria firma originale, precisando le modalità di utilizzo. Il conto, infatti, può essere gestito a firma congiunta oppure disgiunta; nel primo caso tutte le operazioni richiedono la presenza e la firma di tutti i cointestatari, mentre nel secondo caso ogni cointestatario può effettuare autonomamente qualsiasi  operazione senza l’avvallo dell’altro o degli altri co-titolari.

Tutto va bene se si va d’amore e d’accordo, ma cosa succede se i coniugi cointestatari, si separano? In questo caso il conto viene chiuso e l’ammontare custodito dall’Istituto di credito e redistribuito, di norma, secondo le quote di conferimento. Bisogna evidenziare, infatti, che i redditi derivanti dal lavoro di ciascuno dei cointestatari restano di proprietà esclusiva di chi li ha versati sul conto, così come anche i redditi derivanti da pensioni, invalidità o da risarcimenti per danni, che sono appannaggio esclusivo del beneficiario, seppure depositati su un conto cointestato. In presenza di accordo tra le parti, il saldo del conto può essere, in tutto o in parte, assegnato ad uno dei due. In assenza di contestazioni, le somme vengono divise in parti uguali.

Cosa accade, invece, se le somme depositate in conto corrente vengono aggredite con pignoramento? Una sentenza del 2016 della Corte d’Appello di Roma ha stabilito che non possa essere pignorata la quota di proprietà del cointestatario, se questo non è sottoposto all’esecuzione. E veniamo al caso più comune e corrente: il decesso di uno dei cointestatari del conto.

Nel caso di decesso di uno dei due intestatari, la circostanza va comunicata alla banca attraverso il certificato di morte, inviato tramite PEC, raccomandata o consegnato a mano. Contestualmente va consegnata la dichiarazione di successione o, se non ci sono beni immobili o il patrimonio risulta sotto i 100 mila euro, l’atto di notorietà che certifica la successione. In particolare: se il conto è a firma congiunta, il conto viene congelato fino alla conclusione di tutte le procedure relative alla successione, dopo le quali la quota depositata viene ripartita tra gli eredi.

Se il conto, invece, è a firma disgiunta, il cointestatario superstite può disporre liberamente della sua quota, nel nostro caso di marito e moglie, di norma il 50 per cento, mentre la restante parte viene suddivisa tra gli eredi una volta concluse le procedure di successione.  Alcune banche bloccano il conto fino alla conclusione delle procedure di successione, altre consentono il prelievo del denaro necessario alle spese funerarie, se documentate.

Cari amici, un altro problema, per quanto piccolo, riguarda l’estinzione del conto cointestato. Un limite presentato dal conto cointestato, che lega mani e piedi ai titolari, riguarda proprio la revoca della cointestazione, che non può essere fatta singolarmente. Tutti devono essere d’accordo nel chiudere il rapporto in essere con la banca, anche se è per crearne uno completamente nuovo.

Che dire, cari amici, prima di mettere in atto operazioni che riguardano la gestione del denaro in conto corrente con altri, meglio conoscere perfettamente le regole!

A domani.

Mario

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