Oristano 19 settembre 2024
Cari amici,
Se è pur vero che il
nostro Paese ha un flusso turistico di grande importanza, è altrettanto vero che chi usufruisce dei nostri servizi e delle nostre strutture venga adeguatamente
protetto durante il soggiorno. Ebbene, le ultime disposizioni normative emanate,
hanno voluto ulteriormente ribadire la sicurezza, imponendo ulteriori vincoli a tutti: sia a chi svolge attività turistica in modo imprenditoriale o anche non professionale. Ecco le principali novità che riporto, pubblicate nel Web dalla
Dr.ssa. ADRIANA CHIEPPA, e riferite principalmente agli affitti brevi.
A partire dal prossimo
mese di novembre anche le case destinate agli affitti brevi dovranno seguire
specifiche norme di sicurezza. Vediamo insieme quali sono e quali sanzioni si
rischiano per il mancato rispetto. Dal prossimo 2 novembre tutte le strutture
adibite agli affitti brevi, che sino ad oggi non avevano l'obbligo di
possedere il CIN (c.d. Codice Identificativo Nazionale), dovranno ora seguire
le norme previste per alberghi, hotel e strutture ricettive in generale, nello
specifico ottenendo il CIN e adattandosi alle norme di sicurezza previste per
il settore turistico, seppur con alcune differenze. L'obbligo sarà valido per
tutti coloro che svolgono l'attività di locazione breve o attività turistica,
in modo imprenditoriale o meno.
Partendo dal CIN, vediamo
che il Ministero del Turismo, già dal mese di giugno, ha iniziato la fase
sperimentale della nuova piattaforma BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive)
per il rilascio del CIN provvisorio che, dal mese di novembre, diventerà
obbligatorio per tutti i titolari di strutture ricettive. L'art. 13-ter del
D.L. 145/2023 stabilisce che, per ottenere il CIN, è necessario inviare
l'apposita domanda in via telematica al Ministero del Turismo, attraverso la
piattaforma BDSR. La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva,
attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura. Tutti i
locatori che non siano in regola con la ricezione del CIN entro il 2 novembre
subiranno gravi sanzioni, che possono variare dalla multa al divieto di
pubblicazione di annunci pubblicitari.
Una volta ottenuto il CIN,
lo stesso dovrà essere esibito sia all'esterno dell'immobile in cui si trova
l'appartamento o la struttura, sia all'interno dell'annuncio pubblicitario
riguardante l'immobile. Dovrà essere esibito anche nel caso in cui l'annuncio
sia pubblicato tramite intermediari online (quali AirBnB o Booking). L'obbligo
del CIN non è, però, l'unica novità prevista per questa tipologia di locatori.
Infatti questi dovranno adattarsi anche a tutta una serie di norme in materia
di sicurezza degli impianti.
Nello specifico, queste
strutture dovranno essere dotate di:
• estintori portatili;
• dispositivi per rilevare gas combustibili e monossido di
carbonio;
• allarme.
Va specificato che, se
l'unità abitativa adibita agli affitti brevi non possiede un impianto a gas, si
è esonerati dall'installazione dei relativi dispositivi. Queste disposizioni
valgono sia per coloro che svolgano questa attività in modo imprenditoriale,
sia per coloro che la svolgano in modo non imprenditoriale. Però, per coloro
che rientrino nella prima classificazione, ci sono altri obblighi come l'essere
muniti dei requisiti di sicurezza degli impianti, prescritti dalla normativa
statale e regionale vigente.
In merito agli estintori
portatili, il Ministero del Turismo ha chiarito che gli stessi debbano essere
collocati in posizioni accessibili e ben visibili agli ospiti, in prossimità
delle aree a maggior rischio di incendio. Inoltre devono essere installati un
estintore ogni 200 metri quadrati e almeno un estintore per piano. Devono,
inoltre, possedere determinate caratteristiche quali:
• capacità estinguente minima non inferiore a 13A;
• carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri;
• controlli periodici.
Nel caso in cui non ci si
dovesse adeguare alle suddette disposizioni riguardanti il CIN e la sicurezza
degli impianti, scatterà la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per
ciascuna violazione accertata, a cui si aggiungeranno le sanzioni previste
dalla normativa statale e regionale.
Cari amici lettori,
indubbiamente, in particolare per chi svolge questa attività in maniera non
professionale, risulta un ulteriore appesantimento dei costi, che certamente faranno lievitare il prezzo del soggiorno. Forse, per i casi degli operatori non professionali, le
norme avrebbero potuto essere un po’ più leggere…
A domani.
Mario
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