giovedì, settembre 19, 2024

LE NUOVE NORME PER GLI “AFFITTI BREVI”, VALIDE DAL PROSSIMO 2 NOVEMBRE. LA NORMATIVA È ORA ALLINEATA A QUELLA DEGLI HOTEL.


Oristano 19 settembre 2024

Cari amici,

Se è pur vero che il nostro Paese ha un flusso turistico di grande importanza, è altrettanto vero che chi usufruisce dei nostri servizi e delle nostre strutture venga adeguatamente protetto durante il soggiorno. Ebbene, le ultime disposizioni normative emanate, hanno voluto ulteriormente ribadire la sicurezza, imponendo ulteriori vincoli a tutti: sia a chi svolge attività turistica in modo imprenditoriale o anche non professionale. Ecco le principali novità che riporto, pubblicate nel Web  dalla Dr.ssa. ADRIANA CHIEPPA, e riferite principalmente agli affitti brevi.

A partire dal prossimo mese di novembre anche le case destinate agli affitti brevi dovranno seguire specifiche norme di sicurezza. Vediamo insieme quali sono e quali sanzioni si rischiano per il mancato rispetto. Dal prossimo 2 novembre tutte le strutture adibite agli affitti brevi, che sino ad oggi non avevano l'obbligo di possedere il CIN (c.d. Codice Identificativo Nazionale), dovranno ora seguire le norme previste per alberghi, hotel e strutture ricettive in generale, nello specifico ottenendo il CIN e adattandosi alle norme di sicurezza previste per il settore turistico, seppur con alcune differenze. L'obbligo sarà valido per tutti coloro che svolgono l'attività di locazione breve o attività turistica, in modo imprenditoriale o meno.

Partendo dal CIN, vediamo che il Ministero del Turismo, già dal mese di giugno, ha iniziato la fase sperimentale della nuova piattaforma BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) per il rilascio del CIN provvisorio che, dal mese di novembre, diventerà obbligatorio per tutti i titolari di strutture ricettive. L'art. 13-ter del D.L. 145/2023 stabilisce che, per ottenere il CIN, è necessario inviare l'apposita domanda in via telematica al Ministero del Turismo, attraverso la piattaforma BDSR. La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura. Tutti i locatori che non siano in regola con la ricezione del CIN entro il 2 novembre subiranno gravi sanzioni, che possono variare dalla multa al divieto di pubblicazione di annunci pubblicitari.

Una volta ottenuto il CIN, lo stesso dovrà essere esibito sia all'esterno dell'immobile in cui si trova l'appartamento o la struttura, sia all'interno dell'annuncio pubblicitario riguardante l'immobile. Dovrà essere esibito anche nel caso in cui l'annuncio sia pubblicato tramite intermediari online (quali AirBnB o Booking). L'obbligo del CIN non è, però, l'unica novità prevista per questa tipologia di locatori. Infatti questi dovranno adattarsi anche a tutta una serie di norme in materia di sicurezza degli impianti.

Nello specifico, queste strutture dovranno essere dotate di:

         estintori portatili;

         dispositivi per rilevare gas combustibili e monossido di carbonio;

         allarme.

Va specificato che, se l'unità abitativa adibita agli affitti brevi non possiede un impianto a gas, si è esonerati dall'installazione dei relativi dispositivi. Queste disposizioni valgono sia per coloro che svolgano questa attività in modo imprenditoriale, sia per coloro che la svolgano in modo non imprenditoriale. Però, per coloro che rientrino nella prima classificazione, ci sono altri obblighi come l'essere muniti dei requisiti di sicurezza degli impianti, prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In merito agli estintori portatili, il Ministero del Turismo ha chiarito che gli stessi debbano essere collocati in posizioni accessibili e ben visibili agli ospiti, in prossimità delle aree a maggior rischio di incendio. Inoltre devono essere installati un estintore ogni 200 metri quadrati e almeno un estintore per piano. Devono, inoltre, possedere determinate caratteristiche quali:

         capacità estinguente minima non inferiore a 13A;

         carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri;

         controlli periodici.

Nel caso in cui non ci si dovesse adeguare alle suddette disposizioni riguardanti il CIN e la sicurezza degli impianti, scatterà la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata, a cui si aggiungeranno le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale.

Cari amici lettori, indubbiamente, in particolare per chi svolge questa attività in maniera non professionale, risulta un ulteriore appesantimento dei costi, che certamente faranno lievitare il prezzo del soggiorno. Forse, per i casi degli operatori non professionali, le norme avrebbero potuto essere un po’ più leggere…

A domani.

Mario

 

 

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