martedì, novembre 10, 2020

ALLACCIAMO LE CITURE DI SICUREZZA ANCHE NEI SEDILI POSTERIORI DELL'AUTO: NON SOLO NE VA DELLA NOSTRA VITA, MA INCORRIAMO ANCHE IN PESANTI MULTE E NELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE.


Oristano 10 novembre 2020

Cari amici,

Una recente statistica ha confermato una cosa ampiamente risaputa: noi italiani in auto siamo cronicamente insofferenti alle cinture di sicurezza (sia che prendiamo posto sui sedili posteriori che posteriori), tanto che figuriamo tra i meno ligi d'Europa. E se col passare del tempo, indossarle quando siamo alla guida (o comunque davanti) ha conquistato in parte i nostri animi indisciplinati, questo non è successo per chi viaggia sui sedili posteriori. Inutile negarlo, mentre in auto i passeggeri dei due sedili anteriori allacciano quasi sempre le cinture di sicurezza (almeno un’alta percentuale…), per quanto riguarda i passeggeri del sedile posteriore, questo obbligo viene molto spesso disatteso, trascurando un adempimento salvifico importante. Può darsi che il fatto di non avere la strada davanti agli occhi li faccia sentire più al riparo dal pericolo, o chissà per quale altra ragione, ma in ogni caso, oltre ad essere un grave errore di valutazione, passibile di ammenda, si dimentica che si mette a repentaglio la propria vita.

Le cinture di sicurezza, cari amici, sono da tempo presenti obbligatoriamente su tutte le vetture, e la loro funzione fondamentale è quella di tutelare l’incolumità degli occupanti del veicolo, in caso di incidente. Ciononostante, questo presidio viene davvero sottovalutato, tanto che la percentuale degli automobilisti che viola le norme è sempre alta, in particolare per gli occupanti dei sedili posteriori che dimenticano o addirittura rifiutano categoricamente di utilizzare le apposite cinture di sicurezza predisposte per i sedili posteriori.

Il nostro Codice della Strada obbliga tutti i passeggeri dell’autoveicolo ad utilizzare le cinture di sicurezza, e chi non rispetta questo vincolo viola la norma e incorre in sanzioni amministrative. È l’articolo 172 del Codice della Strada, quello che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo delle cinture di sicurezza posteriori ed anteriori e dispone testualmente come sia obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, il loro utilizzo. Nel caso, invece, che nel veicolo siano presenti bambini di statura inferiore ad un metro e cinquanta, nel veicolo devono essere adottati sistemi di ritenuta omologati e adeguati al loro peso.

La normativa precisa che, se si trasportano passeggeri minori di età sulla propria vettura, e questi non utilizzano le cinture di sicurezza posteriori, sarà il conducente a rispondere del mancato utilizzo, qualora sull’auto non sia presente il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Inoltre, il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cinture di sicurezza posteriori o idonei sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi. Il mancato rispetto del dettato normativo comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.

Entrando nel dettaglio dell’articolo 172, questo al comma 10 stabilisce che chiunque non faccia uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Qualora il mancato uso riguardasse il minore di età, della violazione risponde il conducente, oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso se è presente sul veicolo al momento del fatto. Inoltre, qualora il conducente risulti recidivo (se incorre in un periodo di due anni in una delle violazioni indicate al comma 10 per almeno due volte), all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Sempre l’articolo 172 del Codice della strada, al comma 8, prevede anche diverse eccezioni alla norma generale. Se si viaggia in taxi e auto a noleggio con conducente, i bambini possono stare in auto senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore, purché accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; mentre quelli con più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.

Ecco le altre eccezioni previste. Le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, le forze armate, gli addetti ai servizi antincendio e i sanitari in caso di intervento di emergenza, gli istruttori di guida, gli addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte ed i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, in servizio nei centri abitati, sono esentati dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza. Altre ipotesi di esenzione di utilizzo della cintura di sicurezza nei sedili posteriori,  sono riservate ai soggetti affetti da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture (come le donne in stato di gravidanza); il citato articolo 172, tuttavia, non fornisce alcun elenco di patologie o condizioni particolari specifiche per queste esenzioni, limitandosi a richiedere una certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE.

Cari amici, il Codice della strada contiene quel complesso di norme che servono a tutelare la nostra incolumità, per cui, ad eccezione dei casi sopra indicati, le cinture di sicurezza sia per i passeggeri dei sedili anteriori che di quelli posteriori, debbono sempre essere utilizzate; il problema è serio e tutti dovremmo avere il giusto senso di responsabilità, non solo per evitare di incorrere nelle sanzioni previste, ma soprattutto per tutelare la propria incolumità e quella di chi si mette in viaggio con noi!

A domani.

Mario
                                           

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