sabato, aprile 21, 2018

CASA, DOLCE CASA. PUBBLICATO IL “GLOSSARIO DELL’EDILIZIA LIBERA”, CHE CONTIENE COSA SI PUO’ FARE SENZA RICHIEDERE GLI ATTUALI, RIGIDI PERMESSI.


Oristano 21 Aprile 2018
Cari amici,
Nel nostro Paese l’edilizia è da sempre ancorata a rigidi vincoli burocratici. Ebbene, ora finalmente è arrivata una buona notizia per tutti gli italiani, in particolare per quelli che, pur avendo necessità di fare dei lavori nella loro abitazione, erano frenati dalle mille pieghe della burocrazia e delle necessarie aurorizzazioni. Dopo un iter abbastanza lungo, domani 22 Aprile 2018, dopo essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il “Glossario dell'edilizia libera”, proposto e poi realizzato dalla Conferenza Unificata Stato-Autonomi con l’ausilio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In questo Decreto di semplificazione, valido in tutto il territorio nazionale, è contenuta una bella lista di concessioni libere, ovvero di tutte quelle opere (sono 58), che possono essere realizzate in regime di edilizia libera, senza gli attuali preventivi "benestare". Ovviamente non si tratta di grandi lavori, ma di piccoli interventi che non snaturano, comunque, la precedente situazione. Il decreto individua le principali categorie di intervento, che vanno dagli intonaci ai lampioni, dai muretti alle fontane poste negli spazi intorno al fabbricato; i lavori 'liberi' sono ben evidenziati in una tabella di facile consultazione, sia da parte dei cittadini che delle imprese e pubbliche amministrazioni.
Da domani 22 Aprile, dunque, il regime giuridico delle piccole ristrutturazioni sarà libero e omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni poste dagli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
Oltre gli interni e i prospetti esterni, dove possono essere messe in atto tutte quelle opere di manutenzione ordinaria come la sostituzione di infissi, rifacimento di bagni, sostituzione inferriate, parapetti e ringhiere, di grondaie e pluviali, di elementi di rifinitura delle scale, controsoffitti, possono essere installati condizionatori, cappotti termici, rifatti di sana pianta bagni e impianti elettrici e termici, compresi anche i lavori da effettuare negli spazi esterni.
Rientrano, infatti, nei lavori di edilizia libera alcune opere di arredo da giardino, fino ad oggi oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali, compresi anche gazebo e pergolati. Una semplificazione che riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Questa nuova normativa dà completa attuazione, dunque, all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 222 del 2016, che già conteneva una tabella dei vari interventi edilizi, con relativi regimi amministrativi, che andavano dall’edilizia libera sino ai permessi per costruire. Già nella tabella del 2016 risultavano libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti leggeri in strutture ricettive, i pannelli fotovoltaici e gli elementi d’arredo.
Nel nuovo specifico "Glossario" dell’edilizia libera rientrano anche gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche che non incidono sulla struttura portante. Ok quindi anche all'installazione di ascensori, montacarichi, rampe, servo scala, dispositivi sensoriali apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari. Salvo, però, il rispetto di alcuni limiti.
Ad esempio, nei centri storici le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri e non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; per la salvaguardia dei centri storici le opere da effettuare saranno ritenute regolari solo se le stesse saranno invisibili da aree pubbliche. Per quanto riguarda invece i pannelli fotovoltaici, che sono “edilizia libera” nelle zone non vincolate perché “accettati dalla sensibilità collettiva” (Tar Milano 496/2018), nelle zone di pregio ambientale (e nei centri storici) devono essere installati rispettando comunque le falde dei tetti. Ad esprimere soddisfazione per l’approvazione del suddetto Glossario sono stati anche gli ordini e i collegi professionali della Rete Professioni Tecniche.
Cari amici, credo che la semplificazione su accennata sia già un buon segnale di inizio del necessario snellimento della pesantissima burocrazia che affligge le nostre pubbliche amministrazioni, a partire dalla più piccola fino alla più complessa. L’Italia, in realtà, non è tanto frenata dalla mancanza di norme (o dalla sovrabbondanza) ma dalla elefantiaca burocrazia che stronca anche le iniziative più interessanti.
Sarà, quello che inizia domani, davvero l’inizio di un “nuovo percorso”? Lo vedremo a breve con l’insediamento del nuovo Governo…se mai si riuscirà a vararlo…
A domani.
Mario

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