Oristano
21 Aprile 2018
Cari amici,
Nel nostro Paese l’edilizia
è da sempre ancorata a rigidi vincoli burocratici. Ebbene, ora finalmente è arrivata una buona
notizia per tutti gli italiani, in particolare per quelli che, pur avendo necessità di fare dei lavori nella loro abitazione, erano frenati dalle mille pieghe della burocrazia e delle necessarie aurorizzazioni. Dopo un iter abbastanza lungo, domani 22 Aprile 2018, dopo essere stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il “Glossario
dell'edilizia libera”, proposto e poi realizzato dalla Conferenza Unificata Stato-Autonomi
con l’ausilio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In questo Decreto di
semplificazione, valido in tutto il territorio nazionale, è contenuta una bella lista
di concessioni libere, ovvero di tutte quelle opere (sono 58), che possono
essere realizzate in regime di edilizia libera, senza gli attuali preventivi "benestare".
Ovviamente non si tratta di grandi lavori, ma di piccoli interventi che non
snaturano, comunque, la precedente situazione. Il decreto
individua le principali categorie di intervento, che vanno dagli intonaci ai
lampioni, dai muretti alle fontane poste negli spazi intorno al fabbricato; i lavori 'liberi' sono ben evidenziati in una tabella di
facile consultazione, sia da parte dei cittadini che delle imprese e pubbliche amministrazioni.
Da domani 22 Aprile,
dunque, il regime giuridico delle piccole ristrutturazioni sarà libero e omogeneo
su tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle prescrizioni
poste dagli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle
attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica,
di tutela dal rischio idrogeologico e delle disposizioni contenute nel codice
dei beni culturali e del paesaggio.
Oltre gli interni e i
prospetti esterni, dove possono essere messe in atto tutte quelle opere di
manutenzione ordinaria come la sostituzione di infissi, rifacimento di bagni, sostituzione inferriate, parapetti e
ringhiere, di grondaie e pluviali, di elementi di rifinitura delle scale,
controsoffitti, possono essere installati condizionatori, cappotti termici,
rifatti di sana pianta bagni e impianti elettrici e termici, compresi
anche i lavori da effettuare negli spazi esterni.
Rientrano, infatti, nei
lavori di edilizia libera alcune opere di arredo da giardino, fino ad oggi
oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi,
ricoveri per animali, compresi anche gazebo e pergolati. Una semplificazione che
riguarderà anche le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione,
mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento
degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti
tra vicini.
Questa nuova normativa dà completa attuazione, dunque,
all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. 222 del 2016, che già conteneva una tabella
dei vari interventi edilizi, con relativi regimi amministrativi, che andavano dall’edilizia
libera sino ai permessi per costruire. Già nella tabella del 2016 risultavano
libere le manutenzioni ordinarie e le pompe di calore, oltre ai manufatti
leggeri in strutture ricettive, i pannelli fotovoltaici e gli elementi d’arredo.
Nel nuovo specifico "Glossario"
dell’edilizia libera rientrano anche gli interventi finalizzati all’abbattimento delle
barriere architettoniche che non incidono sulla struttura portante. Ok quindi anche all'installazione di ascensori, montacarichi, rampe, servo scala, dispositivi sensoriali
apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari. Salvo, però, il
rispetto di alcuni limiti.
Ad esempio, nei centri
storici le barriere architettoniche potranno essere eliminate senza alcuna
autorizzazione se il dislivello resta nei 60 centimetri e non è richiesta
l’autorizzazione paesaggistica; per la salvaguardia dei centri storici le opere da effettuare saranno ritenute regolari solo se le stesse saranno
invisibili da aree pubbliche. Per quanto riguarda invece i pannelli fotovoltaici,
che sono “edilizia libera” nelle zone non vincolate perché “accettati dalla
sensibilità collettiva” (Tar Milano 496/2018), nelle zone di pregio
ambientale (e nei centri storici) devono essere installati rispettando comunque le falde dei
tetti. Ad esprimere soddisfazione per l’approvazione del suddetto Glossario
sono stati anche gli ordini e i collegi professionali della Rete Professioni
Tecniche.
Cari amici, credo che la
semplificazione su accennata sia già un buon segnale di inizio del necessario snellimento della
pesantissima burocrazia che affligge le nostre pubbliche amministrazioni, a partire dalla
più piccola fino alla più complessa. L’Italia, in realtà, non è tanto frenata dalla
mancanza di norme (o dalla sovrabbondanza) ma dalla elefantiaca burocrazia che
stronca anche le iniziative più interessanti.
Sarà, quello che inizia domani,
davvero l’inizio di un “nuovo percorso”? Lo vedremo a breve con l’insediamento
del nuovo Governo…se mai si riuscirà a vararlo…
A domani.
Mario
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