Oristano
18 febbraio 2019
Cari amici,
La Corte di Cassazione di
recente ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che durante il
lavoro usa in maniera eccessiva Facebook o gli altri social network. La
sentenza ha fatto scalpore e molti hanno ritenuto eccessivo il comportamento
adottato dal nostro sommo legislatore, anche per il fatto che i social, ormai,
sono talmente entrati nell’uso quotidiano che appare quasi impossibile
staccarsene anche durante l’orario di lavoro. Eppure questo comportamento può
davvero portare al licenziamento, nel caso venisse comprovato un uso eccessivo
di questo mezzo di comunicazione. Ma veniamo ai fatti.
Il caso che di recente ha
interessato la Suprema Corte ha riguardato il licenziamento effettuato da
uno studio medico nei confronti di una segretaria che utilizzava in modo
smodato Facebook durante il normale orario di lavoro. Ovviamente la sentenza sarebbe
stata uguale nel caso si fosse trattato dell’utilizzo di altri social network, come
Twitter, Instagram e via dicendo. In concreto il caso ha interessato una
lavoratrice bresciana che utilizzava Facebook utilizando il PC aziendale durante il lavoro, dato rilevato dall’azienda con sicuro accertamento, prima di mettere in atto il
licenziamento.
Nel caso in parola il dipendente
licenziato era una segreteria part-time, che operava presso uno studio medico;
la dipendente, dai dati rilevati dall’azienda (mediante uno screening effettuato sul PC aziendale, concesso in dotazione alla lavoratrice
per svolgere la sua mansione), aveva utilizzato in modo eccessivo i social
network (Facebook in particolar modo), accertando ben 6.000 accessi, di cui
4.500 circa su Facebook, nell’arco di 18 mesi. Le durate degli accessi erano state
abbastanza significative (tradotto in numeri più comprensibili, sono stati calcolati
circa 11 accessi al giorno), tali da evidenziare la reale gravità del
comportamento della lavoratrice.
Ovviamente l’interessata
ha contestato il provvedimento, citando l’azienda in giudizio. Il tribunale di primo
grado ribadì la legittimità del provvedimento preso, e anche l’ulteriore ricorso in
appello confermò la sentenza, ma l’interessata non si rassegnò e appellò ancora, facendo arrivare la causa al giudizio della Cassazione. I giudici togati nell’esaminare il ricorso, rielaborando
il comportamento della dipendente (che già i giudici ordinari avevano giudicato
in contrasto con l’etica comune e con violazione di conseguenza degli obblighi di
diligenza e di buona fede previsti dal contratto), hanno definitivamente confermato
con la loro sentenza la validità del licenziamento messo in atto. La sentenza
emessa dalla Cassazione porta il n. 3133 ed è datata 1° febbraio 2018.
Cari amici, per i
lavoratori che non resistono alla tentazione di usare i social durante l’orario
di lavoro, questa sentenza ha portato proprio “Brutte notizie”, in particolar
modo per quelli che non riescono a staccarsi da Facebook, nemmeno durante
l’orario lavorativo d'ufficio. Insomma, è arrivata un’altra doccia gelata, dopo quella precedente
che fece anch’essa molto scalpore: la convalida del licenziamento di dipendenti
che su Facebook avevano denigrato l’azienda in cui lavoravano. Anche in quel
caso l’allontanamento dal luogo del lavoro fu ritenuto dai giudici legittimo,
in quanto lesivo del necessario vincolo fiduciario che deve esistere tra
azienda e lavoratore dipendente.
Tempi duri, dunque, in un
periodo in cui il lavoro si stenta a trovarlo e che, da parte di ogni “FORTUNATO
lavoratore” richiederebbe una dedizione e un impegno concreto, senza troppe
divagazioni, in particolare se non riferentesi ai compiti che si dovrebbero
svolgere. Amici, sono stato anch’io lavoratore dipendente per oltre 37 anni e
posso confermarvi che quando si incrina la necessaria relazione fiduciaria tra
datore di lavoratore e dipendente, il proseguimento del rapporto di lavoro è difficile
che possa proseguire.
Cari lettori, se è pur vero
che al giorno d’oggi, con gli innumerevoli strumenti che abbiamo a
disposizione, la comunicazione rivolta all’esterno, ovvero verso la famiglia, gli
amici, o i conoscenti è a semplice portata di mano (anzi di click), questo
non vuol dire che ci si può “distrarre” dai doveri e dai compiti assegnati,
quelli per cui veniamo retribuiti; obblighi che abbiamo volontariamente sottoscritto quando abbiamo accettato il lavoro. In sintesi, la comunicazione
esterna, anche quella fatta con i social, in realtà non è vietata per principio,
ma deve, comunque, restare nell’ambito del breve, corretto utilizzo. A snaturarne
l’uso è sempre e comunque il troppo!
E nel caso della sentenza
prima richiamata, in realtà a fare la differenza è stata proprio l’esagerazione.
A domani.
Mario
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