mercoledì, marzo 05, 2014

MA QUANTI SANNO COS’E’ L’ANATOCISMO? LA LUNGA STORIA DI UN FURTO LEGALIZZATO.



Oristano 5 Marzo 2014
Ho lavorato una vita intera in un Istituto Bancario, per cui credo di conoscere abbastanza  bene il “saggio d’interesse” e come si calcola. Per molti anni gli “interessi debitori” sono stati calcolati dalle Banche in modo differente rispetto agli “interessi creditori”. Faccio un esempio. Pattuito un tasso di remunerazione di un ipotetico capitale depositato presso le casse della banca, ammettiamo il 5%, alla fine dell’anno su una cifra di 100 si sarebbe avuto, se depositato il 1 di gennaio, un saggio di interesse di 5  che, aggiunto al capitale, avrebbe portato il saldo del conto a 105. Questo calcolo, semplice e chiaro, non era invece riservato anche ai prestiti fatti dalla banca in conto corrente. Su questi conti, così detti “debitori” l’interesse percepito dalla Banca era calcolato, invece, trimestralmente. Questo comportava per il correntista un aggravio sui costi ed anche un “falsare” il tasso di interesse pattuito. Ammesso, infatti, che il tasso debitore fosse stato stabilito al 10% su una somma sempre di 100, alla fine dell’anno il costo non sarebbe stato di 10 ma ben di più! Con la capitalizzazione trimestralmente, infatti, il primo trimestre avrebbe inciso per 2,5, ma sui trimestri successivi l’interesse sarebbe stato calcolato non più su 100 ma a partire da 102,5; per il secondo trimestre, e per i trimestri successivi, gli interessi sarebbero stati calcolati sempre sul capitale aumentato degli interessi calcolati di trimestre in trimestre. La risultante era che il tasso applicato non corrispondeva più al tasso del 10% pattuito ma risultava superiore. Questo particolare metodo di calcolo, degli interessi sugli interessi è definito “Anatocismo”.

L’anatocismo in sostanza, capitalizzando nel corso dell’anno gli interessi dovuti di trimestre in trimestre e sommandoli al capitale, creava quel regime di capitalizzazione composta, al posto di quella semplice; questo determinava in sostanza una crescita esponenziale del debito. L’applicazione dell’anatocismo comporta per il debitore l'obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti, cosa che in caso di rate di mutuo (comprensive quindi di capitale e interessi) diventa particolarmente onerosa.
La legge, però, non autorizza il creditore, sic e simpliciter, a richiedere il pagamento degli interessi di mora sull’intera rata del debito non onorato a scadenza, in quanto composta sia da capitale che da interessi. La sentenza della corte di Cassazione del 20 febbraio 2003 n. 2593 è molto chiara al riguardo: “Occorre, in primo luogo, rilevare che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull’intero importo della rata, integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c.” . Nonostante questo divieto, in generale, gli istituti di credito continuano ad applicare gli interessi di mora su tutta la quota di debito (capitale e interessi), di fatto ignorando la legislazione vigente.
Malgrado l'anatocismo cosa nota fin dagli albori del prestito ad interesse, la normativa italiana non è mai stata molto incisiva sull’argomento, avendo continuato a basarsi sulle norme del codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.
Nonostante tutto, per circa mezzo secolo, nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ciò grazie (anche) all'avallo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 codice civile, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma. Nel 1999, però, la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..
Per evitare scompensi tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire per modificare l'art. 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).  Il cosiddetto "decreto salva banche" fu presentato il 23 luglio 1999, sotto il Governo D'Alema I e convertito in legge n. 342 del 4 agosto 1999. Con questa legge fu introdotto il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, stabilendo, però, con norma transitoria, una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La norma transitoria, però, fu dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425), per eccesso di delega, e conseguente violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Dopo la sentenza della Consulta fu approvato un secondo decreto (il 29 dicembre 2000, n. 394), a firma del Presidente del Consiglio Amato e della Repubblica Ciampi, e convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il decreto fornisce l'interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996.
Venuta meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, la Corte di Cassazione ha continuato, con una ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire l’illiceità dell’anatocismo, estendendo i principi, enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario, anche ai contratti di mutuo.
Anatocismo e usura, condannati entrambi, sono illeciti, però, radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'anatocismo è un illecito civile, privo di risvolti penali, invece l'usura è un reato penale. Gli oneri ricadenti sulla Banca per aver praticato l’anatocismo si limitano al rimborso delle somme ingiustamente estorte, maggiorate dei relativi interessi legali. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza risulta orientata ad applicare, in luogo della capitalizzazione trimestrale, la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale. Il giudice di merito può, in aggiunta, anche riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico. Se non contestati, gli interessi percepiti illegalmente e quindi non dovuti sono soggetti a prescrizione decennale.
Questo, cari amici, il fenomeno dell’anatocismo, che, se viveva ben nascosto in tempi di vacche grasse, ai nostri giorni, che definire periodo di vacche magre è già un eufemismo, è un’autentica ruberia che ha messo in ginocchio migliaia di aziende. Ogni ulteriore commento mi sembra proprio superfluo.
Grazie, amici, della Vostra attenzione.
Mario

Nessun commento: