giovedì, luglio 26, 2007

I LIMITI ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: DALLA CENSURA CINEMATOGRAFICA AL MONDO DI INTERNET









UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E GIORNALISMO



I LIMITI ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO :
DALLA CENSURA CINEMATOGRAFICA AL MONDO DI INTERNET







SAGGIO DI MARIO VIRDIS, matricola 30019800
Esame di: DIRITTO PUBBLICO DELL’ INFORMAZIONE
DOCENTE PROF. STEFANIA PARISI



INTRODUZIONE


“Pietra angolare di tutti gli ordinamenti di matrice liberale, a partire dalla Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, è la libertà di manifestazione del pensiero…”[1], senza la quale il valore della democrazia risulterebbe privo di contenuto. A nulla vale, infatti, permettere la partecipazione attiva della comunità alla vita politica, ampiamente intesa, se non è contemporaneamente riconosciuto il diritto di esprimere le proprie idee. Recepito anche nell’ordinamento internazionale e in quello comunitario, il principio della libertà di espressione trova in ogni regime democratico limiti distinti, ma accomunati da un’intenzione quanto più permissiva di garantire ad ognuno tale libertà.
Nella convivenza con altri valori giuridici, anche il diritto in questione subisce delle compressioni e degli adattamenti. Tuttavia, dato il suo carattere primario, nel concreto bilanciamento tra principi supremi dell’ordinamento spesso risulta gerarchicamente superiore ad altri.
In Italia l’art. 21 Cost. prevede, quale suo unico limite espresso, il buon costume, oltre a vincoli esterni posti soprattutto a tutela dell’onore e della riservatezza altrui. La definizione di buon costume, essendo una clausola generale, ha subito nel tempo modifiche rilevanti, che potrebbero riassumersi nel passaggio da espressione della morale corrente, intesa nello specifico come morale sessuale, a espressione della tutela dei minori e del loro sviluppo psichico.
Scopo di questa relazione è di effettuare una breve analisi sull’attuale regolamentazione della censura cinematografica, che necessita di indifferibili modifiche da tempo proposte, confrontandola e rapportandola al nuovo strumento di comunicazione: Internet e la rete.
Nel ripercorrere la storia giuridica della censura cinematografica si rileva che le forme di controllo preventivo, previste dal nostro ordinamento, sono retaggio dell’epoca precostituzionale. Qui, infatti, più che altrove, si può percepire il peso dei limiti alla manifestazione del pensiero, considerate le libertà allora vigenti, che impedivano o cercavano di impedire la diffusione delle idee prima ancora della loro divulgazione. La censura preventiva, retaggio quindi di quell’epoca, è tutt’ora prevista nella legge attualmente in vigore.
La Legge 21 aprile 1962, n. 161 – revisione dei film e dei lavori teatrali - prevede, per la proiezione in pubblico dei film, il nulla-osta del Ministero del Turismo e Spettacolo[2]. Il nulla-osta è rilasciato dal Ministero, su parere conforme, previo esame del film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, la cui composizione e competenze sono dettagliate nella legge.
Le Commissioni sia di primo che di secondo grado, nel dare parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere minori di anni 14 o minori di anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell’età evolutiva ed alle esigenze della tutela morale del minore.
Le Commissioni, pertanto, esaminano in via preventiva se quel film violi l’ultimo comma dell’art. 21 della Costituzione, ove recita “ sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume…” . L’analisi preventiva e di revisione dei film dovrebbe sottolineare, pertanto, tempo per tempo, l’evoluzione dell’interpretazione circa il buon costume, che sta via via modificandosi soprattutto in relazione alla tutela dei minori.
La costante della “protezione dei minori” è presente non solo nelle commissioni di censura, ma anche presso il legislatore, atteso che, da anni, si sta tentando, con scarso successo, una riforma della legge sulla revisione cinematografica che abbia come unica ratio la tutela della sensibilità e della crescita dei più giovani.
La cinematografia, insofferente ad una concezione superata di buon costume e ad un sistema di controllo corporativo che sembra poco adatto ad una società evoluta che non reputa più il cinema “scuola di vizio e crimine”, sembra ormai esigere con forza una modifica sostanziale della Legge n. 161/1962, semplicemente aggiornata nel tempo con pochi accorgimenti.
Pur in presenza di modifiche che hanno abrogato la revisione degli spettacoli teatrali e mutato la composizione delle commissioni censorie, il passo più importante per una definitiva abrogazione del nulla osta generale alla proiezione dei film ancora non è stato fatto. Nonostante siano state formulate diverse proposte di legge che mantengano in vita solo il diniego alla visione per i minori, queste non sono mai riuscite a diventare legge. Il Governo, tuttavia, sembra ormai deciso a portare in Parlamento una serie di modiche sull'istituto della censura cinematografica.
L’ultimo disegno di legge di iniziativa governativa, in corso di presentazione al Consiglio dei Ministri, si propone di tutelare i minori in varie fasce di età, con l’obiettivo di “ aiutare le famiglie ed i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico…” ma anche “fornire un sistema semplice e chiaro d’individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film…”.
Un primo risultato, in caso di approvazione della proposta di legge, la fine della Commissione introdotta nel 1962, alla quale è subordinata la concessione del “Nulla Osta preventivo”, sostituita dalla “Commissione per la classificazione dei film per la tutela dei minori”, che, invece dovrebbe operare a livello di “controllo”, a posteriori. Toccherà, infatti, alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica provvedere alla classificazione delle pellicole da inviare nelle sale. Senza classificazione il film non potrà essere proiettato e le imprese avranno la facoltà, non l’obbligo, di chiedere alla Commissione ministeriale di convalidare la classificazione effettuata. La nuova classificazione dei film risulta articolata nelle seguenti fasce di età:
- film la cui visione è consentita a tutti;
- film vietati ai minori di 18 anni;
- film vietati ai minori di 14 anni;
- film vietati ai minori di 10 anni.
Il disegno di legge dell’Esecutivo con la nuova proposta prevede una particolare focalizzazione del contesto narrativo generale, in relazione alla possibilità di creare possibili comportamenti emulativi, in rapporto all’età degli spettatori. Gli elementi oggetto di verifica: linguaggio, violenza, pornografia, uso di sostanze stupefacenti, condotte criminali, discriminazioni, disabilità, maltrattamenti, etc., non dissimili dagli indicatori precedenti.
Esaminiamo brevemente, ora, il caso PULP FICTION, esempio inequivocabile di decisioni contrastanti relative alla censura cinematografica..



CAPITOLO PRIMO


CASO “PULP FICTION”, DI QUENTIN TARANTINO
DUE SENTENZE DI OPPOSTO TENORE A CONFRONTO
TAR LAZIO, SEZ. I, 21 APRILE 1995, N.709
CONSIGLIO DI STATO, SEZ.IV, 30 GENNAIO 1996, N.139


Sintesi dei fatti.

La Cecchi Gori Group, di fronte al diniego di visione del film ai minori di anni 18, stabilito dalle Commissioni di primo e secondo grado, impugna il provvedimento di fronte al T.A.R. del Lazio. Diversi i motivi di impugnazione: dall'interpretazione dell'art. 5 della L.161/1962 e dell'art.9 del D.P.R. 2029/1963, ad asserite omissioni procedurali nel lavoro delle Commissioni, all'eccessiva genericità dei provvedimenti impugnati, alla mancanza di considerazione della proposta della società di effettuare dei tagli alla pellicola. La società richiede, inoltre, di abbassare il divieto di ammissione alla proiezione del film ai minori degli anni 14, anche in relazione al valore artistico del film e alla sua natura tanto grottesca e paradossale quanto evidente.
Il TAR del Lazio sostanzialmente conferma quanto già deciso dalle Commissioni di revisione e rigetta tutte le argomentazioni della Cecchi Gori Group, con le seguenti motivazioni.
Gli art. 5 della L.161/1962 e 9 del D.P.R. 2029/1963, regolamento esecutivo della L.161/1962, devono essere interpretati in modo sistematico; le omissioni procedurali nel lavoro delle Commissioni non sussistono. Sostiene, inoltre, il TAR che la natura ironica e paradossale dell'opera è sottile, "talmente evanescente" da non essere percepibile con chiarezza dallo spettatore non adulto. In sintesi il film "finisce per proporre allo spettatore minore personaggi che ben potrebbero assurgere a modelli negativi di comportamento" e potrebbe "insinuare nella sua psicologia un'idea di normalità rispetto ad atti, comportamenti e filosofie di vita, oggettivamente del tutto anormali perché propriamente delinquenziali".
La Cecchi Gori Group appella la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato, riproponendo per la maggior parte le considerazioni già svolte. In più, richiama l'attenzione sui giudizi critici, anche di esperti della psicologia, estremamente favorevoli al film. Sottolinea, inoltre, come il concetto di pregiudizio dell'età evolutiva dei minori sia storicamente condizionato, con un significato e una portata che cambiano col mutare del contesto storico e sociale di riferimento.
Il Consiglio di Stato, si può dire, ribalta la sentenza di primo grado.
Pur confermando le motivazioni in diritto sulla corretta interpretazione sistematica dell'art. 5, L.161/1962 e dell'art. 9, del D. P. R. 2029/1963 e ribadendo la possibilità di giudizio dei soli magistrati senza necessità di ricorrere a perizia tecnica, valuta che la pellicola in questione " pur nella crudezza delle immagini non costituisce, in massima parte, un attentato alla tutela morale del minore e un motivo di superamento della sensibilità dell'età evolutiva. Infatti non difettano nel film stesso messaggi che rappresentano possibilità di riscatto da parte delle persone dedite al male…", per cui non risulta un pericolo per il minore, ma anzi può essere addirittura utile.
A conferma di questa tesi evidenzia come in alcune scene, tra le più forti contenute nel film, sia possibile ravvisare messaggi positivi e di riscatto dei personaggi, o di repulsione verso, ad esempio, le sostanze stupefacenti. Nella sentenza, ogni singola scena presa in considerazione per sostenere la tesi dei giudici è spiegata e commentata. Unica “riduzione” accolta quella del taglio delle sequenza rappresentativa della sodomizzazione, che “ potrebbe essere interpretata dal pubblico dei minori in modo inappropriato”.
Il Consiglio dunque accoglie l'appello della Cecchi Gori Group, permettendo la visione di Pulp Fiction anche ai minori, purché però non minori di anni 14. La sentenza favorevole, inoltre, consente anche la trasmissione televisiva del film, seppure solo nelle ore notturne.
Le due sentenze, antitetiche, sono motivo di riflessione. La diversa valutazione dei due Collegi giudicanti mette a nudo quanto sia difficile, esaminando lo stesso problema, raggiungere un’unanimità di giudizio. Le difficoltà risiedono proprio nella difficile valutazione degli equilibri, nel bilanciamento tra opposti diritti: libera manifestazione del pensiero, concetto di buon costume, di comune senso del pudore, della tutela morale dei minori e della particolare sensibilità dell’età evolutiva. Il compito del legislatore che si accinge ad effettuare le modifiche alla legge attuale, non sarà facile.


CAPITOLO SECONDO

Il mondo di INTERNET
I minori di fronte alla Società globale dell’Informazione.

Lo studio sui mutamenti della censura cinematografica sarebbe potuto divenire, ad ogni modo, un mero excursus da relegare negli scaffali della storia del diritto, se non si fosse tenuto conto anche dei nuovi mezzi di comunicazione.
Il passaggio dalla prima alla seconda modernità ha evidenziato la nascita e la veloce diffusione di uno straordinario mezzo di informazione globale: Internet. Questo strumento bello e terribile, ambito e temuto, è oggi ancora poco regolamentato. Tante le problematiche, infatti, che sono venute alla luce anche ad una prima sommaria analisi di Internet, a partire da uno scopo primario, quello della tutela dei minori.
I controlli della manifestazione del pensiero, già ampiamente discussi prima dell’avvento del nuovo mezzo, si affacciano ora, in maniera ben più drammatica e urgente. Nel vasto panorama della libertà d’espressione il rivoluzionario mezzo di comunicazione “Internet e la Rete”, che ha dato vita alla nuova era chiamata “Società dell’informazione” ed anche più propriamente “Società del rischio”, ha un altissimo potere deflagrante, capace di distruggere millenni di certezze. Pretendere un riadattamento della legislazione già in vigore o un’elaborazione ex novo di regole per ogni settore del diritto sembra non solo giusto ma anche indifferibile. Nella “Società globale del rischio” nuove regole giuridiche sono attese: dalla riforma del diritto commerciale al diritto d’autore, dal diritto bancario al diritto d’immagine; ogni ambito giuridico è stato investito da problematiche nuove che necessitano di soluzioni appropriate per la rete.
Questo significa che anche il settore della libertà d’espressione dovrà trovare nuove regole, compatibili con i nuovi strumenti della società globale. Il fenomeno di Internet, però, è ancora giovane e occorrerà del tempo, prima che si riesca ad inquadrare, anche normativamente, la nuova realtà virtuale: controllare e regolamentare Internet, per quanto indispensabile, sarà un processo difficile e di non breve durata. Sarà necessario, però, accelerare i processi di costruzione delle nuove norme, perchè nella materia della libera manifestazione del pensiero, lo scenario risulta essere estremamente magmatico. Internet non si presta ai classici sistemi di disciplina, anzi, riesce a scavalcarli ed eluderli senza difficoltà, rendendo poco efficaci i controlli verso gli altri mezzi. Per ora, tribunali, dottrina e legislatori stanno cercando di mettere delle toppe ai problemi che mano a mano, nella prassi, sorgono.
Nel mondo gli Stati Uniti sono stati i primi a tentare una regolamentazione dei contenuti del Web, con la legge nota come “Telecommunication Act” del 1996, la cui sezione quinta, il “Communication Decency Act”, è stata dichiarata incostituzionale per contrarietà al Primo emendamento, che garantisce la più ampia libertà d’espressione.
L’Unione Europea inizia ad occuparsi del problema intorno agli stessi anni, con una serie di attività di tipo consultivo e comunque non vincolante, tra le quali si sottolineano, per importanza, la risoluzione del Consiglio sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, il “Libro verde” sulla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di Internet della Commissione, il Piano pluriennale d’azione comunitario per l’uso sicuro di Internet.
Poiché Internet è uno spazio fittizio che supera i confini statali, gli eventuali interventi normativi, per risultare efficaci, debbono essere presi a livello possibilmente internazionale. E’ stata così adottata, negli ultimi mesi, una Convenzione sul “Cybercrime”, a cui è allegato un protocollo addizionale sulla lotta al razzismo e alla xenofobia, che ha suscitato ampie polemiche per il carattere censorio delle previsioni.
Se a livello internazionale e comunitario il dibattito sulle forme di controllo dei contenuti immessi in Internet è vivace, benché privo ancora di un quadro normativo comune di riferimento, da noi sembra regnare ancora il silenzio, interrotto di tanto in tanto da qualche proposta di legge, che tradisce ansie e timori di chi ancora non si è abituato al web.
In Italia, infatti, mentre l’attenzione continua ad essere concentrata sulla tutela dell’infanzia e dei minori, riguardo alle trasmissioni televisive o sulla lotta alla pornografia e alla pedofilia in Internet, l’unica effettiva regolamentazione dei contenuti della rete è data dalla legge n. 62/2001, che equipara alla stampa le testate on line, con conseguente obbligo di registrazione e organizzazione editoriale, legge che ha acceso un intenso dibattito per la sua formulazione ambigua e sibillina. Le altre proposte di regolamentazione prevedono l’adozione di sistemi di controllo tecnologici per tutelare i minori non solo da pedofilia e pornografia in rete, ma anche da messaggi razzisti, indecenti, blasfemi o xenofobi.
L’analisi di questi meccanismi mostra che non solo è cambiato il significato di tutela del buon costume, ma anche che sono mutate le modalità di controllo preventivo. Se fino ad oggi, infatti, hanno operato, prima di interventi repressivi, interventi censori di carattere centralizzato, con l’avvento di Internet l’unico controllo efficace e già realizzabile potrebbe essere di natura solo decentralizzata. Un controllo, cioè, parentale, affidato esclusivamente ai genitori e agli istituti educativi che possono autonomamente, con il supporto di software appositi, rendere Internet un contenitore variabile, secondo la sensibilità e la cultura di ciascuna comunità.
La risultante è che in Italia, permane un duplice sistema censorio: quello classico, di cui è chiaro esempio la censura cinematografica ancorata agli obsoleti criteri e sistemi di controllo, con scarsi tentativi di adeguamento per restringere i divieti di proiezione solo per i minori e quello nuovo, riguardante la rete, non regolato da leggi nazionali né da vincolanti atti comunitari o internazionali, ancora in via di definizione. Un punto soltanto sembra essere fermo ed accomunare i due sistemi: come nel cinema, anche in Internet pare ormai pacifico che l’unico bene da difendere, che il legislatore deve considerare nel comprimere la libertà di espressione, è la tutela dei più piccoli.
La premura dell’ordinamento giuridico sembra aver cambiato definitivamente l’oggetto di protezione: dal buon costume, interpretato in maniera differente a seconda dell’evoluzione dei tempi, alla sana crescita intellettiva dei minori.
Così, da un lato si studia come modificare la vecchia disciplina di revisione degli spettacoli cinematografici, dal momento che, nella attuale formulazione, si dimostra più un peso alla libertà di espressione artistica che un supporto alla protezione di valori costituzionali confliggenti, come il buon costume o la tutela della gioventù; dall’altro si studia come affrontare la rete, verificando se sia più opportuno lasciarla libera da vincoli o regolamentarla, magari in partnership con gli altri Stati. I due problemi esposti evidenziano,però, un’esigenza nuova: tempi rapidi. Le innovazioni, i nuovi strumenti della attuale Società globale dell’Informazione viaggiano in “tempo reale” quindi necessitano di regole e di continui aggiornamenti normativi che operino alla stessa velocità.
Quanto detto fin’ora mette in evidenza come sia difficile trovare il giusto equilibrio, applicare il necessario bilanciamento tra diritti spesso contrastanti. La flessibilità e la continua variazione dei concetti e delle regole che costituiscono i fondamenti del vivere civile richiedono continui sforzi e profonda saggezza. Compito costante di chi amministra il potere costituito (Parlamento, Governo, Magistratura) è quello di controllare, vigilare, osservare, prima di decidere rispettando i giusti equilibri. Nel nostro caso specifico l’osservare ed il verificare significano stabilire se i mutamenti subiti dal concetto di buon costume e le nuove forme di controllo limitative della libertà d’espressione, siano davvero in grado, e con quali particolari efficaci mezzi, di garantire un corretto equilibrio dei valori costituzionali coinvolti, soprattutto nell’attuale, difficile, mondo della Società globale dell’informazione del rischio.




CONCLUSIONI


Una teoria della libertà come assenza di costrizione, per quanto ciò possa apparire paradossale, non predica l’assenza di costrizione in tutti i casi. A volte le persone devono essere costrette per proteggere la libertà degli altri. Ciò è fin troppo evidente, quando le persone devono essere difese da assassini e rapinatori, mentre non lo è, quando la protezione si riferisce a vincoli e libertà che non sono altrettanto facili da definire.
Così, ad esempio, la costrizione può apparire ingiusta o inopportuna nel caso della libertà di espressione, dove i legacci derivano da concetti indeterminabili in modo esaustivo, quali il buon costume o gli altri valori in conflitto con essa. L’ordinamento giuridico non è altro che un insieme sistematico di principi, che vivono al di fuori della legge come valori. E, come i valori umani e civili fluttuano in un equilibrio mutevole e mai fisso, così i principi fondamentali del diritto non conoscono una gerarchia rigida e predefinita, ma, nella concretezza della vita civile, si sacrificano e si comprimono reciprocamente, nel tentativo di rispettare il sistema generale dei valori della società.
La libertà in senso generale e le libertà specifiche non possono trovare la più ampia attuazione senza collidere l’una con l’altra: riprendendo una teoria dell’antica Grecia, la teoria eraclitea, secondo cui ogni elemento vive grazie al suo contrario, si può sostenere che il buono esiste in quanto esiste il cattivo, o che la luce ha valore solo perché esiste il buio.
Se, dunque, nello specifico, la libertà di espressione può dirsi realizzata, quando si permette agli individui di esternare e diffondere le proprie idee in un contesto civile dove ci sono regole, sembra naturale che essa conviva con altre libertà che ne riducono la portata assolutista.
Tuttavia, affermare che il concetto di libertà, che l’ordinamento ha fatto proprio, è inestricabilmente intrecciato con il concetto di restrizione non significa considerare adeguati, tout court, gli strumenti che l’ordinamento impiega per attuare il bilanciamento dei valori costituzionali.
Nel presente studio si sono analizzati due settori dove l’intervento statale sembra non trovare un giusto equilibrio tra la protezione della libertà di espressione garantita dall’art.21 Cost. e gli altri diritti inviolabili garantiti dagli artt. 2, 3 e seguenti della nostra Costituzione: la cinematografia e Internet. Nel primo caso perché vige ancora una legge inattuale e insensibile ai cambiamenti della società, nel secondo perché l’originalità, la natura e l’ampiezza del nuovo mezzo, capace di muoversi senza limiti, in tempo reale, in tutto il mondo, hanno colto alla sprovvista le autorità, che non riescono ad afferrare e gestire il fenomeno della rete.
Di qualunque tipo saranno gli strumenti giuridici nuovi non potranno che confermare che in una società civile, dove i diritti dell’uno finiscono dove iniziano quelli dell’altro, sarà sempre e comunque necessario il bilanciamento tra opposti diritti, tra opposte esigenze. Uno degli strumenti più antichi dell’uomo, la bilancia, sarà sempre in grado di “pesare” diritti e doveri, anche quelli dell’uomo moderno.

Mario Virdis, matricola 30019800


BIBLIOGRAFIA

- P.Caretti, Diritto dell’informazione e della comunicazione – Il Mulino, 2005
- P.Caretti, Le fonti della Comunicazione – “
- La Costituzione Italiana e Lo Statuto Speciale della Sardegna – Ediz. R.A.S. 1998
- A. Di Majo, I cinque codici con le principali norme complementari – Ed. Giuffrè –MI
- BARILE P., La libertà d'espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose , in Scritti di diritto costituzionale , Padova, 1967, 466;
- Bagnasco, Barbagli, Cavalli, Sociologia I – Milano Il Mulino 1997
- Bagnasco, Barbagli, Cavalli, Sociologia II – Milano Il Mulino 1997
- Sciolla Loredana, Sociologia dei processi culturali – Ed. Il Mulino 2002
- A. Giddens, Le conseguenze della modernità – Ed. Il Mulino 1990
- A. Giddens, Identità e società moderna – Il Mulino 1990
- N. Luhmann, La fiducia – Ed.Il Mulino 1990
- M. Castells, la nascita della società in rete – Università Bocconi
- S. Sileoni, Cinematografia e Internet a confronto – “
- D.Held, Governare la globalizzazione – Ed. Il Mulino Bo, 2005



SITI CONSULTATI IN RETE:

- http://www.dirittodellainformazione.it/
- http://www.digital-sat.it/
- http://www.cortecostituzionale.it/
- http://www.sdco.it/
- http://www.uniss.it/
- http://www.google.it/
- http://www.wikipedia.org/


[1] P.Barile, vedi bibliografia.
[2] Ora “Ministero dei Beni Culturali e Ambientali”.

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