venerdì, gennaio 24, 2020

AZIENDE E BUONI PASTO. LA FINANZIARIA 2020 FAVORISCE QUELLI ELETTRONICI, PENALIZZANDO I CARTACEI.


Oristano 24 gennaio 2020

Cari amici,

Che i buoni pasto siano stati la soluzione ideale per le aziende per poter favorire i loro dipendenti senza aggravio di ulteriori imposte è cosa ben nota, anche se tante piccole aziende sono convinte che l’agevolazione riguarda solo le strutture di dimensioni medio alte. La normativa invece prevede che ne possono beneficiare anche le Aziende che abbiano almeno 10 dipendenti. un'azienda con 10 dipendenti, per esempio, può ottenere un rimborso tasse fino a 4.132,80 € l'anno utilizzando i buoni pasto. 
Per chi non sa cosa sono i buoni pasto, c’è da sapere che sono dei coupon offerti dalle aziende ai propri dipendenti, che possono essere spesi in ristoranti o negozi di generi alimentari. I buoni pasto deducibili, in realtà sono un ottimo strumento per integrare il reddito dei dipendenti, senza subire ulteriori salassi fiscali. La logica che li ha messi in atto è che un dipendente felice è un dipendente più produttivo, cosa bel nota se pensiamo che lo stesso Napoleone, il grande condottiero che sappiamo, affermava con sicurezza che “Un esercito marcia sul suo stomaco”. 
Le aziende, offrendo il pranzo ai propri dipendenti, riescono a migliorarne le prestazioni, perché sappiamo tutti quanto può essere difficile concentrarsi a stomaco vuoto! Il risultato? L’azienda avrà una forza lavoro maggiormente concentrata, che contribuirà a farla crescere maggiormente. Inoltre, poiché i buoni pasto vengono emessi solo nei giorni in cui il dipendente si trova sul posto di lavoro, sono un ottimo modo per scoraggiare l'assenteismo. 
Ebbene, questo ottimo strumento aziendale di fidelizzazione dei dipendenti, è entrato anch’esso nella Finanziaria 2020, tanto che dal 1° gennaio diverse sono state le modifiche apportate a questo strumento. La Legge di Bilancio 2020, approvata al Senato il 16 dicembre 2019, ha stabilito di considerare in modo separato i Buoni pasto elettronici da quelli cartacei. Le novità introdotte favoriscono i primi, quelli elettronici, stabilendo dei nuovi limiti di esenzione fiscale.
Per i Buoni pasto elettronici sale da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione fiscale, mentre per i buoni pasto cartacei scende da 5,29 a 4 euro la quota di esenzione. Tutto questo deriva dalla necessità di applicare, ove possibile, la “Tracciabilità”, sistema che, dell’anno in corso, avrà i suoi effetti anche sul fronte del welfare aziendale. I nuovi criteri di valutazione sono entrati in vigore, come detto, dal 1° gennaio 2020.
Anche dal punto di vista della praticità di utilizzo, i buoni pasto (che sono titoli di pagamento nominativi e devono essere utilizzati solo da titolare), presentano differenze sostanziali; quelli cartacei, che al momento dell’utilizzo devono essere datati e sottoscritti nello spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore e alla data di utilizzo, fanno perdere tempo nei negozi all’atto della presentazione per la spendita, mentre quelli elettronici, che non richiedono alcuna firma da parte del titolare perché le informazioni necessarie sono tutte digitalizzate nella carta grazie ad un numero ed un codice identificativo, si utilizzano come una carta di credito.
Se i cambiamenti della Finanziaria hanno riguardato i Buoni Pasto, nulla invece è cambiato riguardo alla disciplina che regola la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro (sia direttamente che attraverso mense), per la quale è prevista l’integrale esclusione dal reddito di lavoro dipendente, nonché quella prevista per le indennità sostitutive corrisposte ai lavoratori dei settori specificamente indicati nella norma, in particolare quello edile, i quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto.
Cari amici, anche nel campo del welfare aziendale, dunque, il Governo in carica ha deciso di andare nella direzione di una maggiore tracciabilità del sistema. Permangono le regole di utilizzo, stabilite dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico numero 122 del 7 giugno 2017, che definiscono i buoni pasto come non “cedibili, non cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro” e “utilizzabili solo dal titolare”.
Portare il valore dei buoni pasto cartacei a 4 euro equivale a scoraggiarne l’utilizzo (risulta diffuso ancora per il 50 per cento, secondo le stime inserite nella prima relazione tecnica del DDL Bilancio), con l’obiettivo di spingere i datori di lavoro e i lavoratori ad affidarsi a una modalità, quella digitale, che si presta con più difficoltà a una strumentalizzazione negativa.
Amici, chissà se il lento passaggio dal cartaceo (a partire dai pagamenti in contanti) al digitale, porterà buoni frutti, ovvero dare una mano all’eliminazione o almeno alla riduzione di quell’enorme “Buco nero”, qual è il sommerso, quantificato secondo l’ISTAT (riferito al 2017) in circa 211 miliardi di euro, il 12,1 per cento del PIL. Che proprio non è poco!
A domani.
Mario
                                                                Pagamenti...in futuro


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