Oristano 7 Maggio 2018
Cari amici,
Per tanti anni i legami
affettivi “di coppia” sono stati sempre regolati da “contratti” ufficialmente
riconosciuti dalla Comunità, ovvero con il matrimonio, religioso o civile che
fosse. Vincoli forti e protetti dalla legge, da cui discendevano diritti ed
obblighi, ben diversi da quelli derivanti da semplici “affettuosità” che potevano instaurarsi
tra persone; vincoli che restano nell’ombra, seppure esistenti e portatori di conseguenze, in quanto non codificati e non
riconosciuti da nessuna norma di legge.
Il tempo, però, è fatto di costanti cambiamenti. È successo per il riconoscimento paritario dei figli, con la perfetta parificazione dei nascituri a prescindere dal vincolo matrimoniale esistente o meno tra i genitori, ed a seguire molti altri, come la genitorialità condivisa o l’adozione; ora si affaccia un altro cambiamento alquanto significativo, derivato dalla recente sentenza di un Tribunale che sto per riepilogare. Ecco il fatto relativo.
Il tempo, però, è fatto di costanti cambiamenti. È successo per il riconoscimento paritario dei figli, con la perfetta parificazione dei nascituri a prescindere dal vincolo matrimoniale esistente o meno tra i genitori, ed a seguire molti altri, come la genitorialità condivisa o l’adozione; ora si affaccia un altro cambiamento alquanto significativo, derivato dalla recente sentenza di un Tribunale che sto per riepilogare. Ecco il fatto relativo.
Il signor Mirco Rozzani
è un uomo sposato che conduce una vita apparentemente tranquilla in Provincia
di Vicenza. Due anni fa, precisamente il 10 Febbraio 2016, mentre sta attraversando
la strada, viene investito da un’auto condotta da una certa Bruna Brolla. Il
poveretto, rimasto ferito gravemente, viene trasportato in ospedale dove però
18 giorni dopo muore. La moglie, in considerazione della colpa attribuita
all’investitrice, si costituisce parte civile presso il Tribunale di Vicenza per
essere risarcita del danno subito causato dalla signora Brolla. Fin qui, niente di nuovo rispetto ai
tanti altri casi comuni di questo tipo.
Nella vicenda dell’investimento
del Signor Rozzani, però, in Tribunale si aggiunge un fatto nuovo. L’uomo, in gran segreto, ha una relazione extraconiugale con un’altra donna, seppure senza aver mai fatto sospettare nulla alla moglie. Relazione che non era la solita scappatella
extraconiugale, ma qualcosa di più concreto. Seppure clandestina, la storia portata avanti dall’uomo è seria e nella donna-amante ha creato delle aspettative
reali per una futura vita in comune, dopo la separazione dell'uomo dal precedente legame.
Per questo motivo la neo-fidanzata ha anch’essa presentato al Giudice un’istanza
di risarcimento.
Forse è la prima volta che,
nella lunga storia giudiziaria del nostro Paese, un Tribunale è chiamato ad
esaminare, due richieste per lo stesso danno: una pervenuta dalla moglie e
l’altra dall’amante.
In un caso particolare come questo, sorge spontanea una domanda: il risarcimento dovuto, in caso di morte di un uomo regolarmente sposato, può andare oltre che alla legittima consorte anche all’amante? Secondo Il Tribunale di Vicenza a quanto pare la risposta è SI! I Giudici, nel procedimento penale intentato dalle due donne che si consideravano entrambe “parte lesa”, si sono trovati a decidere se entrambe avevano diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, e alla fine hanno accolto entrambe le istanze presentate.
In un caso particolare come questo, sorge spontanea una domanda: il risarcimento dovuto, in caso di morte di un uomo regolarmente sposato, può andare oltre che alla legittima consorte anche all’amante? Secondo Il Tribunale di Vicenza a quanto pare la risposta è SI! I Giudici, nel procedimento penale intentato dalle due donne che si consideravano entrambe “parte lesa”, si sono trovati a decidere se entrambe avevano diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, e alla fine hanno accolto entrambe le istanze presentate.
C'è da dire che per giustificare
pienamente la sua richiesta, l’amante dell’uomo ha dimostrato, allegando
numerose prove inequivocabili circa il loro rapporto e il loro progetto di
convivere e sposarsi subito dopo la separazione dalla moglie; carte che dimostravano l’esistenza di
un
futuro “percorso di vita” da fare insieme. La donna con la sua richiesta ha dato ai giudici la prova certa dell’intenso
legame affettivo che la univa alla vittima. Questi, dopo un attento esame,
ha sentenziato che “Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica
‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di
vita comune”.
La sentenza, pur in
presenza di qualche precedente, costituisce comunque una concreta novità giurisprudenziale.
Già nel 2012 la Corte d’Appello di Milano, con sentenza poi confermata dalla
Corte di Cassazione, riconobbe il danno non patrimoniale rinveniente dalla
morte del “fidanzato” della persona richiedente, sottolineando che il danno da
perdita affettiva, “ricomprende anche chi
con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di
rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali”.
Di pari orientamento anche una sentenza
dei giudici del Tribunale di Firenze nel 2015. Con una novità, però. In precedenza
casi come quello prima esposto si basavano su un requisito indispensabile: la convivenza.
Ora, invece, con la
recente sentenza che riconosce gli stessi diritti sia alla moglie che
all’amante, fulcro del possibile diritto
al risarcimento, diventa l’accertata, stabile relazione affettiva, a
prescindere dal requisito della convivenza. Sentenze, sia quelle precedenti che
quest’ultima, che possiamo ormai considerare concretamente avallate del
legislatore, che, facendo un bel passo avanti rispetto al passato, attribuisce
al rapporto affettivo una validità e una centralità prima sconosciute.
Cari amici, i tempi
portano cambiamenti anche nel nostro orientamento giuridico. A dimostrarlo, se mai ce ne
fosse bisogno, la recente approvazione della legge Cirinnà, che regola le Unioni
Civili e le Convivenze. In questa legge, infatti, viene ribadito che per il
riconoscimento legale di una convivenza non basta il semplice dato oggettivo
della coabitazione, ma è necessario dimostrare un "legame affettivo di coppia", dando in questo modo
concreto valore ai sentimenti, quali l´amore, l´affetto, il comune dolore, e non limitandosi
esclusivamente alla formalità giuridica dei rapporti posti in essere.
La Società, amici, è in
perenne evoluzione e il futuro sta nel cambiamento. Credetemi, chissà quante
cose sono destinate ancora a cambiare…
A domani.
Mario
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