lunedì, maggio 07, 2018

LEGGI E SENTENZE. UNA RECENTE SENTENZA HA STABILITO IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL "DANNO AFFETTIVO" SUBITO, SIA ALLA MOGLIE CHE ALL'AMANTE DELL'UOMO....


Oristano 7 Maggio 2018
Cari amici,
Per tanti anni i legami affettivi “di coppia” sono stati sempre regolati da “contratti” ufficialmente riconosciuti dalla Comunità, ovvero con il matrimonio, religioso o civile che fosse. Vincoli forti e protetti dalla legge, da cui discendevano diritti ed obblighi, ben diversi da quelli derivanti da semplici “affettuosità” che potevano instaurarsi tra persone; vincoli che restano nell’ombra, seppure esistenti e portatori di conseguenze, in quanto non codificati e  non riconosciuti da nessuna norma di legge. 
Il tempo, però, è fatto di costanti cambiamenti. È successo per il riconoscimento paritario dei figli, con la perfetta parificazione dei nascituri a prescindere dal vincolo matrimoniale esistente o meno tra i genitori, ed a seguire molti altri, come la genitorialità condivisa o l’adozione; ora si affaccia un altro cambiamento alquanto significativo, derivato dalla recente sentenza di un Tribunale che sto per riepilogare. Ecco il fatto relativo.
Il signor Mirco Rozzani è un uomo sposato che conduce una vita apparentemente tranquilla in Provincia di Vicenza. Due anni fa, precisamente il 10 Febbraio 2016, mentre sta attraversando la strada, viene investito da un’auto condotta da una certa Bruna Brolla. Il poveretto, rimasto ferito gravemente, viene trasportato in ospedale dove però 18 giorni dopo muore. La moglie, in considerazione della colpa attribuita all’investitrice, si costituisce parte civile presso il Tribunale di Vicenza per essere risarcita del danno subito causato dalla signora Brolla. Fin qui, niente di nuovo rispetto ai tanti altri casi comuni di questo tipo.
Nella vicenda dell’investimento del Signor Rozzani, però, in Tribunale si aggiunge un fatto nuovo. L’uomo, in gran segreto, ha una relazione extraconiugale con un’altra donna, seppure senza aver mai fatto sospettare nulla alla moglie. Relazione che non era la solita scappatella extraconiugale, ma qualcosa di più concreto. Seppure clandestina, la storia portata avanti dall’uomo è seria e nella donna-amante ha creato delle aspettative reali per una futura vita in comune, dopo la separazione dell'uomo dal precedente legame. Per questo motivo la neo-fidanzata ha anch’essa presentato al Giudice un’istanza di risarcimento.
Forse è la prima volta che, nella lunga storia giudiziaria del nostro Paese, un Tribunale è chiamato ad esaminare, due richieste per lo stesso danno: una pervenuta dalla moglie e l’altra dall’amante. 
In un caso particolare come questo, sorge spontanea una domanda: il risarcimento dovuto, in caso di morte di un uomo regolarmente sposato, può andare oltre che alla legittima consorte anche all’amante? Secondo Il Tribunale di Vicenza a quanto pare la risposta è SI! I Giudici, nel procedimento penale intentato dalle due donne che si consideravano entrambe “parte lesa”, si sono trovati a decidere se entrambe avevano diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, e alla fine hanno accolto entrambe le istanze presentate.
C'è da dire che per giustificare pienamente la sua richiesta, l’amante dell’uomo ha dimostrato, allegando numerose prove inequivocabili circa il loro rapporto e il loro progetto di convivere e sposarsi subito dopo la separazione dalla moglie; carte che dimostravano l’esistenza di un futuro “percorso di vita” da fare insieme. La donna con la sua richiesta ha dato ai giudici la prova certa dell’intenso legame affettivo che la univa alla vittima. Questi, dopo un attento esame, ha sentenziato che “Non si può negare la legittimazione ad agire a chi si qualifica ‘fidanzata’ della vittima e, come tale, legata a essa da una aspettativa di vita comune”.
La sentenza, pur in presenza di qualche precedente, costituisce comunque una concreta novità giurisprudenziale. Già nel 2012 la Corte d’Appello di Milano, con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione, riconobbe il danno non patrimoniale rinveniente dalla morte del “fidanzato” della persona richiedente, sottolineando che il danno da perdita affettiva, “ricomprende anche chi con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali”.  Di pari orientamento anche una sentenza dei giudici del Tribunale di Firenze nel 2015. Con una novità, però. In precedenza casi come quello prima esposto si basavano su un requisito indispensabile: la convivenza.
Ora, invece, con la recente sentenza che riconosce gli stessi diritti sia alla moglie che all’amante, fulcro del possibile diritto al risarcimento, diventa l’accertata, stabile relazione affettiva, a prescindere dal requisito della convivenza. Sentenze, sia quelle precedenti che quest’ultima, che possiamo ormai considerare concretamente avallate del legislatore, che, facendo un bel passo avanti rispetto al passato, attribuisce al rapporto affettivo una validità e una centralità prima sconosciute.
Cari amici, i tempi portano cambiamenti anche nel nostro orientamento giuridico. A dimostrarlo, se mai ce ne fosse bisogno, la recente approvazione della legge Cirinnà, che regola le Unioni Civili e le Convivenze. In questa legge, infatti, viene ribadito che per il riconoscimento legale di una convivenza non basta il semplice dato oggettivo della coabitazione, ma è necessario dimostrare un "legame affettivo di coppia", dando in questo modo concreto valore ai sentimenti, quali l´amore, l´affetto, il comune dolore, e non limitandosi esclusivamente alla formalità giuridica dei rapporti posti in essere.
La Società, amici, è in perenne evoluzione e il futuro sta nel cambiamento. Credetemi, chissà quante cose sono destinate ancora a cambiare…
A domani.
Mario

Nessun commento: