Oristano
7 Settembre 2014
Cari amici,
quando ho sentito per
la prima volta il termine “Crowdfunding”,
mi sembrava una di quelle orribili parole anglo-tedesche difficili sia da
pronunciare che da capire.
Eppure dietro questo ermetico termine si nasconde un
innovativo sistema di finanziamento, capace di travolgere il collaudato sistema
delle banche. L’equity
crowdfunding, quello più praticato, è ormai
considerato come una delle principali rivoluzioni nell’ambito dello sviluppo e
del finanziamento delle start-up. Una specie di Davide contro il forte Golia
del sistema bancario, insomma.
Non è un caso che la
rivista MIT Technology Review abbia
citato proprio il crowdfunding tra le 10 tecnologie più interessanti e l’equity
crowdfunding, come il fenomeno con maggiori potenzialità di crescita nel
prossimo futuro. Questo sistema di finanziamento potrebbe
rivoluzionare profondamente il mondo delle start-up. Su apposite piattaforme
web gli “Startupper” (società
autorizzate alla raccolta di fondi), possono mettere insieme i finanziamenti necessari
rivolgendosi direttamente alla rete, superando quindi la necessità di
rivolgersi al sistema bancario.
Apparentemente il
sistema sembra semplice, ma non bisogna dimenticare i rischi gravanti, a partire
dalla tutela dei risparmiatori che decidono di investire via web. Gli ostacoli
maggiori, sia attuali che futuri,
nell’attuazione pratica di questo innovativo sistema di finanziamento, consistono
proprio nella necessità di trovare un giusto equilibrio tra la tutela
dell’investitore e i costi richiesti dai gestori delle piattaforme online, trattandosi di
operazioni con elevato rischio finanziario.
La grande diffusione che questo
straordinario strumento finanziario ha subito avuto, ha evidenziato l’immediata
necessità di regolamentazione: l’Italia (patria riconosciuta del diritto) non
ha perso tempo e, prima di molti altri Paesi, si è dotata di un apposito
regolamento operativo, che la CONSOB (deputata a regolamentare le transazioni
finanziarie) ha provveduto recentemente ad emanare. Con
questo importante atto regolativo oggi l’Italia può essere considerata un “pioniere”
nel campo del moderno sistema della raccolta
finanziaria dal basso. Negli USA, infatti, la legge sul crowdfunding, già
firmata da Obama nell’aprile dello scorso anno, è ancora ferma ai box in quanto
la SEC non è ancora riuscita a risolvere i problemi burocratici e legislativi
per renderla operativa.
Cari amici, per
migliorare la Vostra conoscenza, ecco riepilogato come funziona In Italia questo
innovativo sistema di finanziamento dal basso, che consente alle Start-up di approvvigionarsi di “danaro
fresco” tramite la “Rete”, senza passare nelle forche caudine delle banche. Prima
di tutto partiamo dalla migliore conoscenza dei termini usati, che individuano sia
i soggetti che le attività svolte; sono tutte cose utilissime, soprattutto prima
di investire eventualmente in una "start-up
innovativa", tramite i portali on-line. Proviamo a familiarizzare, per
comprenderne meglio i rischi, con parole come: crowdfunding, start-up innovative, portali di equity crowdfunding,
quali sono i principali rischi dell’investimento, quali i rischi di perdita
dell’investimento, e così via.
Cos'è
il crowdfunding. Il termine crowdfunding indica quel
processo finanziario con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto
imprenditoriale o iniziative di diverso genere, utilizzando siti internet
(“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si
parla di “equity-based crowdfunding”
quando tramite l’investimento on-line si acquista invece un vero e proprio titolo di
partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il
finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
Cosa
sono le start-up innovative. Sono queste delle piccole
società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative,
impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. Il recente
“Decreto crescita bis” emanato dal Governo stabilisce i requisiti che tali
società devono possedere e dispone diverse semplificazioni normative per
favorirne la diffusione e lo sviluppo. Per crescere bene è necessario un
ambiente favorevole: per questo il legislatore, nel disegnare il sistema ha
previsto una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori”: società di capitali italiane che offrono servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative. Per
assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet)
in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori
consultano i portali on-line che si
occupano di equity crowdfunding.
Portali
di equity crowdfunding. Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob
che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative. Chi può gestire un portale per la raccolta
on-line di capitale di rischio emesso da start-up innovative? I gestori
iscritti al registro e quelli annotati nella sezione speciale della Consob. Proprio
per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario
garantire l’“affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali. Per
questi motivi la loro gestione è riservata a due categorie di soggetti: quelli autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto
dalla medesima Autorità; le banche e le imprese di investimento (SIM) già
autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di
diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).
Il
ruolo fondamentale del portale è quello di assicurare che gli investitori
possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti,
prendendo visione della relativa informativa presente nel portale.
Quali
sono i principali rischi dell’investimento in start-up innovative.
L’investimento in start-up innovative presenta caratteristiche particolari e
rischi economici più elevati rispetto agli investimenti tradizionali: una
start-up innovativa è qualcosa di nuovo, non ha una storia, né propria né
riferita al settore in cui opera, non ha risultati da presentare, non ha
dividendi da promettere. Una start-up, in sostanza, offre un’idea e un progetto
per realizzarla. La scelta se investire o meno risulta un fatto del tutto
“emozionale”, una scommessa in cui, senza basi concrete si crede e si intende
rischiare. Rischio ulteriormente aumentato anche dall’alea delle transazioni effettuate via web: truffe
informatiche on line, in primis.
Il
rischio di perdita del capitale. La disciplina
italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo strumenti di
capitale delle start-up innovative: si tratta quindi di investimenti tra i più
rischiosi, perché acquistando “titoli di
capitale” si diventa soci della start-up e si partecipa quindi per intero
al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.
Poiché
si tratta, come detto, di società neo costituite operanti in settori
innovativi, il rischio che il progetto imprenditoriale non vada a buon fine è maggiore
rispetto a quello delle società che già da tempo sono operative in un
determinato settore. Finanziare, quindi, un’attività nuova aggrava il rischio, con
la conseguenza per gli investitori di perdere in tutto o in parte il capitale
investito. E’ opportuno, di conseguenza, investire in start-up solo quelle
somme la cui eventuale perdita possa essere facilmente sopportata.
Ai rischi prima ipotizzati
possiamo aggiungere che inizialmente è difficile aspettarsi dividendi e che per
un periodo abbastanza lungo le somme versate saranno “illiquide”, e quindi difficilmente monetizzabili. Pertanto, chi
compra tali nuovi strumenti deve essere consapevole del fatto che, accanto al
rischio di perdita dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio di
"illiquidità", collegato sia al divieto per un primo periodo di scambiare
le quote societarie su mercati organizzati e sia al fatto che - almeno
inizialmente - non esiste un c.d. "mercato secondario" organizzato
sul quale è possibile effettuare gli scambi, una volta che gli strumenti sono
stati sottoscritti. Resta ferma la possibilità di effettuare la compravendita
fra privati, nel rispetto delle norme stabilite per i singoli casi, sostenendo
i relativi costi.
Cari amici, in tempi
come quelli che stiamo vivendo, far fruttare il proprio denaro non ne facile ne
privo di rischi. Considerato però che, ormai, pensare di ricavare remunerazione
dai propri risparmi depositati in banca, è pura utopia, dobbiamo certamente
pensare ad altro. Credo che il consiglio più razionale che si possa dare sia
quello di “DIVERSIFICARE”,
distribuire, cioè, il proprio risparmio in diversi canali, costituendo un
ventaglio di investimenti tali che uno compensi l’altro, in caso di poca o
nulla resa da parte di alcuni. Salvaguardare il capitale messo faticosamente da
parte è importante e quindi anche investire una modesta somma in “quote di
rischio” può migliorare il rendimento globale del tutto. Se posso dare un
consiglio, credo che anche l’investimento ragionato su qualche operazione di equity crowdfunding sia da mettere in
conto, ovviamente acquisendo tutto il corredo informativo necessario previsto
dalla Consob. Il crescente successo che importanti operazioni di crowdfunding (anche
per importi elevati) continuano ad avere, dimostra che la fiducia dei
risparmiatori per le Start-Up non manca e che le idee innovative trovano sempre
buoni sostenitori!
Grazie, amici, della
Vostra attenzione.
Mario
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