Oristano 9 Novembre 2017
Cari amici,
Recentemente la Corte
di Cassazione ha emesso una sentenza che sicuramente farà discutere non poco. La
Suprema Corte, con l'ordinanza numero 25074 del 23 Ottobre 2017, ha respinto il
ricorso di un ex marito, confermando il suo obbligo a versare l'assegno di
divorzio alla moglie, nonostante lei convivesse già da sei mesi con un altro
uomo. La sorprendente decisione ha stabilito che la sola convivenza con un nuovo compagno non fa venir meno il diritto
all'assegno divorzile, in quanto dovrà essere il coniuge erogante l’assegno a
dimostrare che esistono tutti gli elementi per catalogare come famiglia di fatto la nuova unione
dell'ex, fra cui uno stabile apporto economico del partner attuale. In questo
caso sarà il Giudice a stabilirne la fondatezza.
Dunque, la semplice nuova
convivenza con un altro partner non è sufficiente a cancellare l’obbligo economico
a suo tempo stabilito nei confronti del coniuge soccombente. Sorge a questo
punto una domanda spontanea: ma cos’è in realtà l’assegno di mantenimento e
quale funzione svolge? Proviamo a ripercorrere l’iter giuridico che ha portato
alla sua istituzione.
Un matrimonio considerato
fallito, quindi da sciogliere, comporta da parte del giudice l’emissione di una
sentenza che non solo pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ma può disporre anche a carico di uno dei 2 coniugi
l’obbligo di versare a favore dell’altro un assegno mensile di mantenimento. L’art.
5, comma 6 della Legge n. 898/81 (c.d. Legge sul divorzio) stabilisce l’obbligo
di versare un congruo assegno di
mantenimento a favore del coniuge quando questi non ha mezzi adeguati di
sostentamento o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Il
tribunale determina la somma da versare, tenendo conto del globale tenore di
vita precedente dei coniugi divorziandi.
La stessa legge
richiamata prima stabilisce anche che l’obbligo di corresponsione dell’assegno
cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.
Pertanto, se questo avviene, il coniuge che lo percepiva perde il diritto al
mantenimento da parte dell’ex, fermo restando per quest’ultimo il suo obbligo a
provvedere al mantenimento dei figli, se vi sono. L’estinzione del diritto
all’assegno opera automaticamente, ed un eventuale successivo provvedimento
giudiziale avrà solo carattere di accertamento. Questa disposizione, però,
presuppone la contrazione di un nuovo matrimonio, e non disciplina il caso in
cui il coniuge instauri una nuova convivenza di fatto.
La giurisprudenza più
recente, tuttavia, ha ritenuto di applicare la norma anche al caso di una nuova
convivenza; in questo caso, però, cosa intendono realmente i giudici per l'instaurazione di una "reale" convivenza di fatto, tale da determinare la perdita del diritto all’assegno di mantenimento ed esonerare il coniuge
che vi era obbligato dal
versarlo? Secondo la Corte di Cassazione: “non soltanto il convivere come
coniugi, ma anche il costituire una vera e propria famiglia, portatrice di
valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di
ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si
rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale una
possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si
svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione”
(Cass. civ., 11 agosto 2011, n. 17195).
Perché dunque, nel caso
richiamato prima, la Cassazione ha rigettato l’istanza dell’ex marito che
voleva liberarsi dell’onere dell’assegno di mantenimento? Per i motivi prima
esposti: perché da parte dell’ex non era stata fornita la prova necessaria a
stabilire lo stato della nuova relazione instaurata, in quanto l’uomo sosteneva
che l’onere della prova dovesse gravare sulla ex moglie. I giudici, confermando
la precedente decisione della Corte d’appello, hanno affermato che “la
dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo
rapporto familiare che assuma i connotati di famiglia di fatto spetta, in linea
di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno
divorzile”. Tale prova non era stata fornita, pertanto non poteva venir
meno il diritto della ex moglie all’assegno divorzile.
Cari amici, che dire?
Rompere oggi un matrimonio non è un gioco da ragazzi! Penso che prima di
instaurare una seria relazione affettiva, non bisogna lasciarsi trasportare
solo dal fuoco iniziale, dal "colpo di fulmine", dall’amore a prima vista, ma bisogna lasciar
sedimentare i sentimenti prima di creare un legame serio e duraturo, in quanto un’unione affrettata
e poco convinta potrebbe poi diventare un cappio al collo poco simpatico.
Sbagliare è sempre
possibile, farlo in gran fretta senza pensarci, è solo temerario…
A domani.
Mario
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