giovedì, novembre 09, 2017

MATRIMONIO, DIVORZIO E ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL’EX. LA CASSAZIONE HA SENTENZIATO CHE LA SEMPLICE NUOVA CONVIVENZA NON FA CADERE IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE.



Oristano 9 Novembre 2017
Cari amici,
Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che sicuramente farà discutere non poco. La Suprema Corte, con l'ordinanza numero 25074 del 23 Ottobre 2017, ha respinto il ricorso di un ex marito, confermando il suo obbligo a versare l'assegno di divorzio alla moglie, nonostante lei convivesse già da sei mesi con un altro uomo. La sorprendente decisione ha stabilito che la sola convivenza con un nuovo compagno non fa venir meno il diritto all'assegno divorzile, in quanto dovrà essere il coniuge erogante l’assegno a dimostrare che esistono tutti gli elementi per catalogare come famiglia di fatto la nuova unione dell'ex, fra cui uno stabile apporto economico del partner attuale. In questo caso sarà il Giudice a stabilirne la fondatezza.
Dunque, la semplice nuova convivenza con un altro partner non è sufficiente a cancellare l’obbligo economico a suo tempo stabilito nei confronti del coniuge soccombente. Sorge a questo punto una domanda spontanea: ma cos’è in realtà l’assegno di mantenimento e quale funzione svolge? Proviamo a ripercorrere l’iter giuridico che ha portato alla sua istituzione.
Un matrimonio considerato fallito, quindi da sciogliere, comporta da parte del giudice l’emissione di una sentenza che non solo pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma può disporre anche a carico di uno dei 2 coniugi l’obbligo di versare a favore dell’altro un assegno mensile di mantenimento. L’art. 5, comma 6 della Legge n. 898/81 (c.d. Legge sul divorzio) stabilisce l’obbligo di versare un congruo assegno di mantenimento a favore del coniuge quando questi non ha mezzi adeguati di sostentamento o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Il tribunale determina la somma da versare, tenendo conto del globale tenore di vita precedente dei coniugi divorziandi.
La stessa legge richiamata prima stabilisce anche che l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze. Pertanto, se questo avviene, il coniuge che lo percepiva perde il diritto al mantenimento da parte dell’ex, fermo restando per quest’ultimo il suo obbligo a provvedere al mantenimento dei figli, se vi sono. L’estinzione del diritto all’assegno opera automaticamente, ed un eventuale successivo provvedimento giudiziale avrà solo carattere di accertamento. Questa disposizione, però, presuppone la contrazione di un nuovo matrimonio, e non disciplina il caso in cui il coniuge instauri una nuova convivenza di fatto.
La giurisprudenza più recente, tuttavia, ha ritenuto di applicare la norma anche al caso di una nuova convivenza; in questo caso, però, cosa intendono realmente i giudici per l'instaurazione di una "reale" convivenza di fatto, tale da determinare la perdita del diritto all’assegno di mantenimento ed esonerare il coniuge che vi era obbligato dal versarlo? Secondo la Corte di Cassazione: “non soltanto il convivere come coniugi, ma anche il costituire una vera e propria famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione della prole. In tal senso, si rinviene, seppur indirettamente, nella stessa Carta Costituzionale una possibile garanzia per la famiglia di fatto, quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione” (Cass. civ., 11 agosto 2011, n. 17195).
Perché dunque, nel caso richiamato prima, la Cassazione ha rigettato l’istanza dell’ex marito che voleva liberarsi dell’onere dell’assegno di mantenimento? Per i motivi prima esposti: perché da parte dell’ex non era stata fornita la prova necessaria a stabilire lo stato della nuova relazione instaurata, in quanto l’uomo sosteneva che l’onere della prova dovesse gravare sulla ex moglie. I giudici, confermando la precedente decisione della Corte d’appello, hanno affermato che “la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i connotati di famiglia di fatto spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile”. Tale prova non era stata fornita, pertanto non poteva venir meno il diritto della ex moglie all’assegno divorzile.
Cari amici, che dire? Rompere oggi un matrimonio non è un gioco da ragazzi! Penso che prima di instaurare una seria relazione affettiva, non bisogna lasciarsi trasportare solo dal fuoco iniziale, dal "colpo di fulmine", dall’amore a prima vista, ma bisogna lasciar sedimentare i sentimenti prima di creare un legame serio e duraturo, in quanto un’unione affrettata e poco convinta potrebbe poi diventare un cappio al collo poco simpatico.
Sbagliare è sempre possibile, farlo in gran fretta senza pensarci, è solo temerario…
A domani.
Mario

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