mercoledì, luglio 23, 2025

SI COMPLETANO LE REGOLE SULLA MICROMOBILITÀ PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA: ARRIVA IL RILASCIO DELLA TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI.


Oristano 23 luglio 2025

Cari amici,

Dopo una lunga battaglia, alla fine dello scorso anno fu finalmente varato un nuovo Codice della Strada, che entrò in vigore il 14 dicembre 2024. Il nuovo codice introdusse diverse novità importanti, relativamente ai monopattini elettrici, con l'obiettivo primario di garantire una maggiore sicurezza stradale, regolamentando in modo protettivo l’avanzare della micromobilità. Il nuovo codice ha previsto, per questi mezzi leggeri, l'obbligo del casco per il conducente, l'introduzione di una targa (o di contrassegno identificativo) e l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile; ha inoltre stabilito che questi micro mezzi possono circolare solo sulle strade urbane e con una velocità massima di 50 km/h, con il divieto di transitare nelle zone pedonali e sui marciapiedi.

Per quanto riguardava la targa, ci furono diverse proposte, ma alla fine l'identificazione è stata stabilita con il rilascio di una “Simil-Targa”. Si, dopo mesi di bozze, modifiche e anticipazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il decreto che introduce “IL TARGHINO” per i monopattini elettrici. Il provvedimento, datato 27 giugno 2025, rende conforme alle nuove logiche del Codice della Strada un aspetto importante della micromobilità urbana. In realtà il Targhino non è una vera e propria targa! A differenza delle targhe tradizionali per auto e moto, questo identificativo che individuerà il monopattino non è collegato al veicolo, ma alla persona fisica che ne fa richiesta. Questa scelta nasce da un vincolo tecnico: i monopattini elettrici non sono dotati di numero di telaio e non sono iscritti all’Archivio nazionale veicoli. Di conseguenza, il targhino sarà un codice personale, identificativo del conducente, e sarà rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da un’agenzia di pratiche auto autorizzata.

Questo nuovo approccio, in cui è l’utente ad essere registrato e non il mezzo, apre scenari interessanti in termini di responsabilità individuale e tracciabilità nell’uso dei mezzi di micromobilità. Fino ad oggi, come ben sappiamo, in città regnava e regna il caos!  Con  grande arroganza, stuoli di giovani circolano senza il minimo rispetto per i pedoni e a velocità sostenuta, ben consci della difficile, meglio dire “impossibile” rintracciabilità; lo dimostrano i diversi incidenti in gran parte rimasti senza colpevoli individuati. Ora la musica dovrebbe cambiare!

Sarà il Poligrafico dello Stato a produrre fisicamente i TARGHINI, mentre la rete della Motorizzazione civile ne curerà la loro distribuzione. Per il cittadino il processo sarà simile a una richiesta di documento personale: si compilerà una domanda, si fornirà la documentazione prevista e, una volta ottenuto il contrassegno, lo si applicherà al proprio monopattino secondo le istruzioni ufficiali. Ecco le caratteristiche tecniche del targhino.

Sarà realizzato in materiale plastificato, adesivo e non rimovibile, con dimensioni standard di 5 centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore di fondo sarà bianco riflettente, e i caratteri alfanumerici, in numero di sei, saranno disposti su due righe da tre simboli ciascuna, con colorazione nera. Non sarà consentito l’utilizzo di tutte le lettere e numeri: per le lettere si escludono quelle che possono generare ambiguità visiva, mentre per i numeri si parte dal 2 e si arriva al 9, escludendo quindi lo zero e l’uno. In trasparenza il contrassegno riporterà la scritta M.E.F. (Ministero dell’Economia e delle Finanze), a garanzia dell’autenticità del documento, insieme al simbolo ufficiale della Repubblica Italiana, che richiama quello delle targhe automobilistiche: una ruota dentata sovrastata dalla sigla RI, incastonata tra un ramo di ulivo e uno di quercia. Dovrà essere installato sul parafango posteriore, in posizione il più possibile perpendicolare rispetto al piano longitudinale del veicolo, con una tolleranza di massimo 5 gradi.

Amici, Il targhino è anche il presupposto per far scattare l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Come previsto dalla riforma del Codice della Strada prima richiamato, l’assicurazione per responsabilità civile diventa obbligatoria, ma solo dal momento in cui sarà possibile dotarsi del contrassegno. Significa che l’obbligo di assicurazione partirà non con l’entrata in vigore del decreto, ma con la disponibilità effettiva dei targhini presso gli uffici competenti.

Sul fronte delle sanzioni, chi circola senza targhino sarà soggetto a una multa da 100 euro, che potrà essere ridotta a 70 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica. La stessa sanzione è prevista per chi non stipula l’assicurazione obbligatoria. Ulteriori multe riguardano le infrazioni legate alla guida impropria: 35 euro per la mancanza del casco, per la circolazione contromano o su marciapiedi, per chi guida senza aver compiuto 14 anni o senza rispettare le zone consentite. Anche la sosta sui marciapiedi sarà punita, con una sanzione di 41 euro, riducibile a 28,70 euro con pagamento rapido.

Cari amici, l’introduzione del targhino è di fatto una svolta culturale nel nostro Paese. L’Italia ha deciso di integrare la micromobilità nel tessuto normativo e urbano, ma con precise regole. Se fino a oggi i monopattini elettrici sono stati considerati mezzi di trasporto alternativi e informali, adesso entrano ufficialmente in un regime di responsabilità piena, con regole chiare, identificazione univoca e obbligo assicurativo. Lo scopo dal legislatore è aumentare la sicurezza sulle strade, combattere l’anonimato nei casi di incidente e responsabilizzare i cittadini nel rispetto del Codice della Strada.

Grazie dell’attenzione, cari lettori, a domani.

Mario

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