Oristano 23 luglio 2025
Cari amici,
Dopo una lunga battaglia, alla fine dello scorso anno fu finalmente varato un nuovo Codice della Strada, che entrò in vigore
il 14 dicembre 2024. Il nuovo codice introdusse diverse novità importanti,
relativamente ai monopattini elettrici, con l'obiettivo primario di garantire una
maggiore sicurezza stradale, regolamentando in modo protettivo l’avanzare della
micromobilità. Il nuovo codice ha previsto, per questi mezzi leggeri, l'obbligo
del casco per il conducente, l'introduzione di una targa (o di contrassegno
identificativo) e l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile; ha inoltre stabilito che questi micro mezzi possono circolare solo sulle strade urbane e con una velocità
massima di 50 km/h, con il divieto di transitare nelle zone pedonali e sui
marciapiedi.
Per quanto riguardava la
targa, ci furono diverse proposte, ma alla fine l'identificazione è stata stabilita con il rilascio di una “Simil-Targa”. Si, dopo mesi di bozze, modifiche e
anticipazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il
decreto che introduce “IL TARGHINO” per i monopattini elettrici. Il
provvedimento, datato 27 giugno 2025, rende conforme alle nuove logiche del
Codice della Strada un aspetto importante della micromobilità urbana. In realtà il Targhino non
è una vera e propria targa! A differenza delle targhe tradizionali per auto e
moto, questo identificativo che individuerà il monopattino non è collegato al
veicolo, ma alla persona fisica che ne fa richiesta. Questa scelta nasce da un
vincolo tecnico: i monopattini elettrici non sono dotati di numero di telaio e
non sono iscritti all’Archivio nazionale veicoli. Di conseguenza, il targhino
sarà un codice personale, identificativo del conducente, e sarà rilasciato
dalla Motorizzazione Civile o da un’agenzia di pratiche auto autorizzata.
Questo nuovo approccio,
in cui è l’utente ad essere registrato e non il mezzo, apre scenari
interessanti in termini di responsabilità individuale e tracciabilità nell’uso
dei mezzi di micromobilità. Fino ad oggi, come ben sappiamo, in città regnava e regna il caos! Con grande arroganza, stuoli di giovani circolano
senza il minimo rispetto per i pedoni e a velocità sostenuta, ben consci della
difficile, meglio dire “impossibile” rintracciabilità; lo dimostrano i diversi
incidenti in gran parte rimasti senza colpevoli individuati. Ora la musica
dovrebbe cambiare!
Sarà il Poligrafico
dello Stato a produrre fisicamente i TARGHINI, mentre la rete della
Motorizzazione civile ne curerà la loro distribuzione. Per il cittadino il
processo sarà simile a una richiesta di documento personale: si compilerà una
domanda, si fornirà la documentazione prevista e, una volta ottenuto il
contrassegno, lo si applicherà al proprio monopattino secondo le istruzioni
ufficiali. Ecco le caratteristiche tecniche del targhino.
Sarà realizzato in
materiale plastificato, adesivo e non rimovibile, con dimensioni standard di 5
centimetri di larghezza e 6 centimetri di altezza. Il colore di fondo sarà
bianco riflettente, e i caratteri alfanumerici, in numero di sei, saranno
disposti su due righe da tre simboli ciascuna, con colorazione nera. Non sarà
consentito l’utilizzo di tutte le lettere e numeri: per le lettere si escludono
quelle che possono generare ambiguità visiva, mentre per i numeri si parte dal
2 e si arriva al 9, escludendo quindi lo zero e l’uno. In trasparenza il
contrassegno riporterà la scritta M.E.F. (Ministero dell’Economia e delle
Finanze), a garanzia dell’autenticità del documento, insieme al simbolo
ufficiale della Repubblica Italiana, che richiama quello delle targhe
automobilistiche: una ruota dentata sovrastata dalla sigla RI, incastonata tra
un ramo di ulivo e uno di quercia. Dovrà essere installato sul parafango
posteriore, in posizione il più possibile perpendicolare rispetto al piano
longitudinale del veicolo, con una tolleranza di massimo 5 gradi.
Amici, Il targhino è anche
il presupposto per far scattare l’obbligo di assicurazione per i monopattini
elettrici. Come previsto dalla riforma del Codice della Strada prima richiamato,
l’assicurazione per responsabilità civile diventa obbligatoria, ma solo dal
momento in cui sarà possibile dotarsi del contrassegno. Significa che l’obbligo
di assicurazione partirà non con l’entrata in vigore del decreto, ma con la
disponibilità effettiva dei targhini presso gli uffici competenti.
Sul fronte delle
sanzioni, chi circola senza targhino sarà soggetto a una multa da 100 euro, che
potrà essere ridotta a 70 euro se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla contestazione o dalla notifica. La stessa sanzione è prevista per chi non
stipula l’assicurazione obbligatoria. Ulteriori multe riguardano le infrazioni
legate alla guida impropria: 35 euro per la mancanza del casco, per la
circolazione contromano o su marciapiedi, per chi guida senza aver compiuto 14
anni o senza rispettare le zone consentite. Anche la sosta sui marciapiedi sarà
punita, con una sanzione di 41 euro, riducibile a 28,70 euro con pagamento
rapido.
Cari amici,
l’introduzione del targhino è di fatto una svolta culturale nel nostro Paese. L’Italia
ha deciso di integrare la micromobilità nel tessuto normativo e urbano, ma con precise regole. Se fino
a oggi i monopattini elettrici sono stati considerati mezzi di trasporto
alternativi e informali, adesso entrano ufficialmente in un regime di
responsabilità piena, con regole chiare, identificazione univoca e obbligo
assicurativo. Lo scopo dal legislatore è aumentare la sicurezza sulle strade,
combattere l’anonimato nei casi di incidente e responsabilizzare i cittadini
nel rispetto del Codice della Strada.
Grazie dell’attenzione,
cari lettori, a domani.
Mario
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