Oristano 10 novembre 2020
Cari amici,
Una recente statistica ha
confermato una cosa ampiamente risaputa: noi italiani in auto siamo cronicamente
insofferenti alle cinture di sicurezza (sia che prendiamo posto sui sedili
posteriori che posteriori), tanto che figuriamo tra i meno ligi d'Europa. E se
col passare del tempo, indossarle quando siamo alla guida (o comunque davanti) ha
conquistato in parte i nostri animi indisciplinati, questo non è successo per
chi viaggia sui sedili posteriori. Inutile negarlo, mentre
in auto i passeggeri dei due sedili anteriori allacciano quasi sempre le
cinture di sicurezza (almeno un’alta percentuale…), per quanto riguarda i
passeggeri del sedile posteriore, questo obbligo viene molto spesso disatteso,
trascurando un adempimento salvifico importante. Può darsi che il fatto di non
avere la strada davanti agli occhi li faccia sentire più al riparo dal
pericolo, o chissà per quale altra ragione, ma in ogni caso, oltre ad essere un
grave errore di valutazione, passibile di ammenda, si dimentica che si mette a repentaglio la propria
vita.
Le cinture di sicurezza,
cari amici, sono da tempo presenti obbligatoriamente su tutte le vetture,
e la loro funzione fondamentale è quella di tutelare l’incolumità degli
occupanti del veicolo, in caso di incidente. Ciononostante, questo presidio
viene davvero sottovalutato, tanto che la percentuale degli automobilisti che
viola le norme è sempre alta, in particolare per gli occupanti dei sedili
posteriori che dimenticano o addirittura rifiutano categoricamente di utilizzare
le apposite cinture di sicurezza predisposte per i sedili posteriori.
Il nostro Codice della
Strada obbliga tutti i passeggeri dell’autoveicolo ad utilizzare le
cinture di sicurezza, e chi non rispetta questo vincolo viola la norma e
incorre in sanzioni amministrative. È l’articolo 172 del Codice della Strada,
quello che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo delle cinture di sicurezza
posteriori ed anteriori e dispone testualmente come sia obbligatorio per
tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, il loro utilizzo. Nel caso,
invece, che nel veicolo siano presenti bambini di statura inferiore ad un metro
e cinquanta, nel veicolo devono essere adottati sistemi di ritenuta omologati e
adeguati al loro peso.
La normativa precisa che,
se si trasportano passeggeri minori di età sulla propria vettura, e questi non
utilizzano le cinture di sicurezza posteriori, sarà il conducente a rispondere
del mancato utilizzo, qualora sull’auto non sia presente il soggetto tenuto
alla sorveglianza del minore stesso. Inoltre, il conducente che permette ai
passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cinture di sicurezza posteriori
o idonei sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei
danni fisici subiti dagli stessi. Il mancato rispetto del dettato normativo
comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti
dalla patente.
Entrando nel dettaglio
dell’articolo 172, questo al comma 10 stabilisce che chiunque non faccia uso
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sia soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro,
oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Qualora il mancato
uso riguardasse il minore di età, della violazione risponde il conducente,
oppure chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso se è presente sul
veicolo al momento del fatto. Inoltre, qualora il conducente risulti recidivo (se
incorre in un periodo di due anni in una delle violazioni indicate al comma 10
per almeno due volte), all’ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi.
Sempre l’articolo 172 del
Codice della strada, al comma 8, prevede anche diverse eccezioni alla norma
generale. Se si viaggia in taxi e auto a noleggio con conducente, i bambini
possono stare in auto senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile
posteriore, purché accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui
veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non
possono viaggiare; mentre quelli con più di tre anni possono viaggiare su un
sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.
Ecco le altre eccezioni
previste. Le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, le forze
armate, gli addetti ai servizi antincendio e i sanitari in caso di intervento
di emergenza, gli istruttori di guida, gli addetti ai servizi di vigilanza
privati che effettuano scorte ed i conducenti dei veicoli per la raccolta e il
trasporto dei rifiuti, in servizio nei centri abitati, sono esentati
dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza. Altre ipotesi di esenzione
di utilizzo della cintura di sicurezza nei sedili posteriori, sono riservate ai soggetti affetti da
patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono
controindicazioni specifica all’uso delle cinture (come le donne in stato di
gravidanza); il citato articolo 172, tuttavia, non fornisce alcun elenco di
patologie o condizioni particolari specifiche per queste esenzioni, limitandosi
a richiedere una certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto
dalla direttiva 91/671/CEE.
Cari amici, il Codice
della strada contiene quel complesso di norme che servono a tutelare la nostra incolumità,
per cui, ad eccezione dei casi sopra indicati, le cinture di sicurezza sia per
i passeggeri dei sedili anteriori che di quelli posteriori, debbono sempre
essere utilizzate; il problema è serio e tutti dovremmo avere il giusto senso
di responsabilità, non solo per evitare di incorrere nelle sanzioni previste,
ma soprattutto per tutelare la propria incolumità e quella di chi si mette in viaggio con noi!
A domani.
Mario
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